Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Sentenza TAR Veneto n. 5957/2003

Regolarizzazione - Accolto ricorso contro provvedimento di rigetto della domanda

Ric. n. 2584/2003 Sent.n.5957/03

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Umberto Zuballi Presidente
Claudio Rovis Consigliere, relatore
Mauro Springolo Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In forma semplificata ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’articolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205
sul ricorso n. 2584/2003 proposto da ****, rappresentato e difeso dall’avv.to Luca Partesotti con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, D.D., 1349;

CONTRO

Il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
la Questura della Provincia di Rovigo, in persona del Questore pro tempore, non costituita in giudizio;
la Prefettura della Provincia di Rovigo, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del decreto della Prefettura di Rovigo – Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 4963345/EME dell’8.8.2003, con cui è stata respinta la dichiarazione per la legalizzazione di lavoro irregolare di extracomunitari addetti al lavoro subordinato di Ogub Princevill (datore di lavoro) e Obande Paul Ela (lavoratore); della nota 29.7.2003 della Questura di Rovigo; del provvedimento di espulsione presupposto di cui al decreto prot. 2394/12-B10 emesso il 20.12.2000 del Prefetto di Rovigo; del decreto del Questore di Rovigo del 22.8.2003;
Visto il ricorso, notificato l’11.11.2003 e depositato presso la Segreteria il 18.11.2003 con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Udito alla camera di consiglio del 27.11.2003 (relatore il Consigliere Rovis) – l’avv.to Partesotti per il ricorrente;
Rilevata, ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
sentite sul punto le parti costituite;
richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

considerato

che l’art. 1, VIII c. del D.L. n. 195/02 va letto nel senso che la domanda di regolarizzazione di un lavoratore extracomunitario denunciato penalmente può essere sospesa, ma non respinta fino al momento in cui il reato ascrittogli sia stato accertato con una sentenza di condanna emanata a seguito di dibattimento avverso ex art. 444 c.p.p. (cfr., nè termini, TAR Catania, III, 16.10.2003 n. 1604);
che, pertanto, il ricorso va accolto, le spese potendo essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 27 novembre 2003.

IlPresidente
L’Estensore
Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il… … … … … n…. … …
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione