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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.18 del 23 gennaio 2004

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l’art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall’art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo’ provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente»;

Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell’art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;

Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2004 non e’ stato ancora emanato;

Visti i decreti di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2003 del 20 dicembre 2002 e del 6 giugno 2003 che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a carattere stagionale;

Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale
extracomunitaria per l’anno 2004 così come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;

Decreta:
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2004 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, entro una quota massima di 50.000 unità, da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi di cui è stata accettata l’adesione all’Unione europea(Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, nonche’ di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, ed Egitto e altresi’ i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2002 o 2003.

3. Dopo il 30 giugno 2004 sarà verificata la necessità di adottare un successivo provvedimento diretto a soddisfare eventuali ulteriori fabbisogni di manodopera stagionale.

Roma, 19 dicembre 2003

p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2004 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 83