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da Il Sole 24 ore del 9 giugno 2004

Immigrati, detrazioni condizionate di Michela Magnani

Debutto morbido per le disposizioni sui lavoratori extracomunitari con figli a carico. Con la circolare n. 22 dell’8 giugno, l’agenzia delle Entrate fa infatti decorrere dal 2004 l’entrata in vigore dell’articolo 21, comma 6-bis del decreto legge 269/03 (come modificato dalla legge di conversione, la 326/03) che riguarda la documentazione che i genitori extracomunitari devono produrre ai propri datori di lavoro per poter ottenere l’attribuzione delle detrazioni per figli a carico.

Il contenuto della disposizione. Per controllare le detrazioni d’imposta spettanti per i figli a carico e per evitare il possibile abuso di questa agevolazione, l’articolo 2, comma 6-bis, del Dl 269/03 prevede le modalità attraverso le quali i cittadini extracomunitari devono certificare, nei confronti dei sostituti d’imposta, l’esistenza e il numero dei figli a carico. La norma che, come precisato anche dall’Agenzia, fa atecnicamente riferimento alla «deduzione per i figli a carico» anziché alla detrazione, riguarda il riconoscimento, da parte del sostituto, della detrazione per carichi di famiglia di cui all’articolo 13 del Testo unico (già articolo 12) e introduce uno speciale “obbligo” solo con riferimento ai lavoratori extracomunitari. Come principio generale, l’articolo 23 del Dpr 600/73 stabilisce infatti che i sostituti d’imposta attribuiscono le detrazioni per “carichi” di famiglia sulla base di una semplice dichiarazione del dipendente (che quindi è responsabile della stessa) valida finché, essendo mutata la situazione, non viene modificata. L’articolo 2, comma 6 bis, del Dl 269/03, introduce invece, solo con riferimento a cittadini extracomunitari, l’obbligo di produrre al proprio datore di lavoro una documentazione che “certifichi” il “carico” dei figli. In particolare, è previsto che le detrazioni saranno riconosciute dai sostituti solo se:

– il contribuente con figli a carico residenti in Italia produce lo stato di famiglia dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione;

– il contribuente con figli a carico che non sono residenti in Italia produce una «documentazione equivalente» validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata dal Consolato italiano nel Paese di origine come conforme all’originale.

L’applicazione. La circolare 22/2004 rammenta che il nuovo obbligo è entrato in vigore dal 26 novembre 2003, ossia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge 326/03 in «Gazzetta Ufficiale». Quindi, per il principio di unitarietà del periodo d’imposta, avrebbe dovuto riguardare le detrazioni spettanti per l’intero anno 2003. Tuttavia, la circolare opportunamente ricorda che (in parte confermando la soluzione interpretativa proposta da Confindustria con nota del 19 dicembre 2003) fino a quel momento il riconoscimento delle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, da parte del sostituto d’imposta, era condizionato semplicemente alla procedura dichiarativa dell’articolo 23 del Dpr 600/73; quindi, in relazione alle modalità applicative della nuova norma sussistevano obiettive condizioni di incertezza e poteva essere difficile per i cittadini extracomunitari reperire, nei tempi del conguaglio 2003, la necessaria documentazione. Per il 2003, perciò, i sostituti d’imposta non devono porre in essere particolari adempimenti. Pertanto, «la verifica del possesso della documentazione necessaria sarà effettuata esclusivamente dagli uffici dell’agenzia delle Entrate, nell’ambito delle ordinarie modalità di controllo». Viene inoltre precisato che neppure i Caf sono tenuti ad acquisire la documentazione relativa alle detrazioni soggettive d’imposta. A decorrere dall’anno 2004, invece, i sostituti potranno attribuire le detrazioni per i figli a carico ai lavoratori cittadini extracomunitari solo dietro presentazione della documentazione sopra ricordata.