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Assegno ai nuclei familairi numerosi – La risposta del vice-ministro e le nuove circolari INPS

a cura di Palo Fasano

La risposta del Vice-ministro on. Prof.ssa Guerra al quesito ANCI e le successive circolari dell’INPS n. 4 e 5 del 15/1/2014, oltre a ribadire la decorrenza della norma dal 1° luglio, chiariscono che la condizione di soggiornante di lungo periodo non deve essere riscontrata in tutti i membri del nucleo familiare, ma in almeno un genitore, come si evince dal dettato legislativo (art. 13 c. 1 u. p. L. 97/13):

“All’articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «cittadini italiani residenti» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.”
E’ sufficiente pertanto accertare la regolarità del soggiorno per i familiari.

La circolare n. 5 contiene indicazioni operative per l’individuazione dei familiari: i familiari non UE di cittadini italiani o dell’Unione sono individuati dall’art. 2 del dlgs. 30/2007, mentre per i familiari non UE di cittadini lungo soggiornanti bisogna far riferimento all’art. 29 del dlgs. 286/98

Per la circolare n. 4 i Comuni devono comunque procedere a riesaminare le istanze presentate anteriormente al 1° luglio 2013 per la verifica dei requisiti richiesti, ma gli “effetti decorreranno, in ogni caso, dal 1° luglio 2013 “.

Con riferimento alla decorrenza si segnala però che i tribunali italiani hanno una posizione differente come emerge da sentenze recenti (fonte Asgi): “la disciplina contenuta nell’art. 13 l. 97/13 non influisce sulla valutazione della condotta discriminatoria poiché la norma in questione è stata emanata proprio allo scopo di adempiere tardivamente alla corretta attuazione della direttiva europea 109/2003”.

Infine, l’ordinanza della Corte Cost. n. 196 del 2013 con la quale la Corte dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale in ragione delle “lacune motivazionali e dei termini nei quali la questione è stata proposta” dal Tribunale di Monza.