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DPCM sui livelli essenziali di assistenza: molte conferme e nessuna novità per l’accesso al SSN dei cittadini stranieri

A cura di Anna Baracchi del servizio antidiscriminazione dell'ASGI

In data 18 marzo 2017 è stato pubblicato il DPCM del 12 gennaio 2017 avente ad oggetto la “definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.

Per quanto riguarda l’accesso degli stranieri al Servizio Sanitario Nazionale vengono in rilievo gli articoli 62 e 63 che disciplinano rispettivamente la situazione dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e la situazione di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea non in regola con il permesso di soggiorno.

Per la prima categoria l’art. 62 prevede che “il Servizio sanitario nazionale garantisce agli stranieri obbligatoriamente o volontariamente iscritti, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’assistenza sanitaria erogata in Italia” e che “l’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti”.

Per la seconda categoria l’art. 63 prevede invece che “il Servizio sanitario nazionale garantisce ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”.

Il DPCM ha il moderato merito di chiarire alcuni concetti, già disciplinati dalla precedente normativa del TUI e da circolari e accordi successivi.

In primo luogo il DPCM ribadisce la definizione di cure urgenti ed essenziali, già specificata in identici termini dalla circolare del Ministero della Sanità del 24 marzo 2000 n. 5 dove si affermava che:

– per cure urgenti si intendono “le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona“;
– per cure essenziali si intendono “le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)“.

Il DPCM chiarisce – sempre in identici termini rispetto alla circolare cit. che a sua volta richiama quanto previsto dal comma 3 art. 35 TU Immigrazione – che sono, in particolare, garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni e dalle province autonome;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventualmente la bonifica dei relativi focolai.

Il DPCM specifica poi quanto già previsto dall’art. 35 comma 4 TUI ovvero che le prestazioni per gli stranieri non iscritti al SSN, se urgenti e essenziali, “sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani”.

Lo stesso interviene anche sulla questione minori prevedendo che “i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell’assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani”.

Nel merito nulla di nuovo anche su questo punto visto che La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012 nel documento “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane” aveva chiarito, fra l’altro, che i minori stranieri, anche non titolari di regolare titolo di soggiorno, sono soggetti ad iscrizione obbligatoria al SSN. Tuttavia stanti i dubbi che da qualche parte erano stati sollevati circa il carattere vincolante o meno dell’accordo e la necessità o meno che lo stesso venisse recepito con atti delle singole Regioni, la traduzione della medesima prescrizione in un atto di sicura efficacia normativa come il DPCM è assolutamente opportuna e chiarificatrice.

Al di là di questi chiarimenti il DPCM perde invece l’occasione di intervenire su uno dei principali problemi riguardanti l’accesso al SSN degli stranieri non iscritti, ovvero la rendicontazione e il rimborso dei costi anticipati dalle regioni che dovrebbero essere sostenuti dallo Stato se aventi ad oggetto prestazioni che costituiscono livelli essenziali.
Il mancato intervento sul punto ha come conseguenza che continuerà a gravare sulle ASL e le aziende ospedaliere l’onere di documentare la condizione di indigenza e di indicare l’impossibilità di altri familiari dii farsi carico dei costi delle cure. Le strutture sanitarie (e le Regioni) per evitare di dover sostenere tutti i costi rischiano di continuare (come già oggi avviene) a introdurre varie prassi che scoraggiano l’effettivo e immediato accesso alle cure degli stranieri non iscritti al SSN.