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Caso Open Arms: ministro dell’Interno, non fare sbarcare minori e bambini è reato

L'Italia continua a scrivere pagine nerissime della sua storia

Succede che l’imbarcazione umanitaria Open Arms salva 147 persone nel Mediterraneo.
Il Ministro dell’Interno vieta lo sbarco e viene intimato alla nave di attraccare a Tripoli, dove è in corso la ferocia della guerra civile.
I colleghi della Difesa (Trenta) e dei Trasporti (Toninelli) non controfirmano parlando di umanità (nonostante il 06/08/19 votavano SI al Decreto Sicurezza Bis 1).
Nel mentre, vengono fatte sbarcare 13 persone allo strenuo delle loro forze ed il TAR del Lazio sospende il divieto di attracco 2.
Ma non basta: il Viminale impugna la decisione del TAR nonostante 6 Stati dell’UE (Francia, Germania, Portogallo, Lussemburgo, Romania e Spagna) si dicono pronti all’accoglienza.
Contemporaneamente la Procura di Agrigento apre un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona, violenza privata ed abuso di ufficio: chiaramente la luce, in questo caso il faro, è rivolto all’autore del blocco imposto ad Open Arms. Ovvero, il titolare del Viminale.
I tre reati (sequestro di persona – violenza privata – abuso di ufficio) venivano contestati già 46 giorni fa in un editoriale su Carola Rackete 3: bloccare potenziali rifugiati in mare è un reato.
Infatti “non è possibile valutare lo status di un potenziale rifugiato politico, in mare4.

Reato più grave è respingere dei bambini che, normativa alla mano, godono in Italia di diritti specifici e molto chiari.
Cosa vuol dire calpestare il principio di non-refoulement e place of safety di cui godono le persone adulte ed, a maggior ragione, i minori?
Cosa vuol dire bloccare in mare dei bambini?

Vuol dire violare leggi di fondamentale importanza di cui godono i minorenni (nello specifico i MSNA 5 appena sbarcati, appena entrati in territorio italiano:

Convenzione sui diritti del fanciullo (New York – 20 novembre 1989);

TU 286/98, art.19, comma 2, “Non è consentita l’espulsione ” degli “stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulso“;

Legge 7 aprile 2017 n.47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” che porta a disegnare in modo più protettivo lo status del minore non accompagnato (presenti su Open Arms):

1) Al DLGS 286/98, modifiche sulla normativa riguardante lo straniero.
Al comma 1 dell’art. 196 è inserito l’1-bis, a rafforzamento del principio di non-refoulement: ”In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati“.

2) “I minori non accompagnati sono accolti nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati” (modifica del D.lgs. 142/2015, art.19, comma 2).

3) inserimento della dicitura “tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore” (modifica del D.lgs. 142/2015, art. 19, comma 3).

4) Accompagnamento del minore verso la maggiore età e verso un processo d’integrazione a lungo raggio: “quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l’affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età“.

5) Diritto all’istruzione rafforzato: “A decorrere dal momento dell’inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico“: il MSNA ha il sacrosanto diritto all’accompagnamento verso un’istruzione adeguata. Recentemente, invece, sembra che venga imposto l’obbligo del ritorno in Libia.

6) D.lgs. 142/2015, art.18, comma 2. Aggiunta del 2-bis: “L’assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai minori stranieri” e del 2-ter “Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale“.

7) DPR 115/2002 art.76, aggiunta del comma 4-quater: “Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale“.

8) D.lgs. 228/2003, art. 13 comma 2, aggiunta nel fine: “particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età“.

9) D.lgs. 222/1985, art.48: aggiunta, accanto al termine rifugiati, della figura “dei minori stranieri non accompagnati“.

Direttiva europea 2001/55/CE, recante norme sulla definizione di minori non accompagnati, cioè “i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri“.

In questo quadro legislativo s’inserisce la situazione della Open Arms ed il divieto imposto dal Ministro Salvini: vietare lo sbarco equivale infatti a vietare questi diritti, essendo il minore tutelato nell’immediato dallo Stato Italiano.

Lasciarli per 15 giorni nel mare (con l’annesso rischio nubifragio 7) comporta una sequela di reati:

– Art. 69 Codice della navigazione – Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi. 
– Art. 490 Codice della navigazione – Obbligo di salvataggio.
– Art. 1155 Codice della navigazione – Sbarco e abbandono arbitrario di persone.
– Art. 1158 Codice di navigazione – Omissioni di assistenza a navi o persone in pericolo.
– S.A.R. Marittimo – paragrafo 110
– S.A.R. Marittimo – paragrafo 140 
– SOLAS – CAPITOLO V – Regola 10 – a) Segnali di pericolo. Obblighi e norme 
– UNCLOS – art. 98 – Obbligo di prestare soccorso
– UNCLOS – art. 98.1. lettera a); b); c); 
Non refoulement e conseguente Place of safety (Convenzione di Amburgo)
– Convenzione di Ginevra – art. 33 
– TU 286/98, art.19, comma 2 
– Legge 7 aprile 2017 n.47 – art.19 comma 1 
– Legge 7 aprile 2017 n.47 – art.19 comma 1-bis 
– TFUE (art.78) 
– Carta dei diritti fondamentali (art.2) – Diritto alla vita
– Convenzione SOLAS, capitolo V, regolamento 33 
– Convenzione di Amburgo – SAR – cap. 1.3.2. (attuato in Italia dal D.P.R. N.662/1994) 
– SAR Cap. 2.1.10 
– Tribunale di Catania (art.7 L. Cost.. 1/89) 

Inoltre: essendo presenti dei minorenni (di cui sopra la normativa), spingere il Capitano della Open Arms ad attraccare a Tripoli e mettere a repentaglio quindi l’incolumità dei bambini è presupposto di reati ben precisi:

– Istigazione a delinquere (art. 414 Codice Penale)8.
– Istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 C.P.) 9
– Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis Codice Penale) 10
– Abuso d’Ufficio (art. 323 Codice Penale) 11.
– Sequestro di persona (art. 605 Codice Penale)12: se il reato è commesso nei confronti di minorenni la pena comminata è dai 3 ai 14 anni.
– Violenza privata (art. 610 Codice Penale)13.
– Atto persecutorio (art. 612 bis Codice Penale)14.

In sintesi, tenere in ostaggio dei minori e dei bambini in nome di normative di cartapesta è non solo immorale, ma è un reato. Usare dei minorenni come strumenti della ressa politica attuale non è edificante. Non è umanamente comprensibile. Non è impronta di uno Stato che si definisce di diritto. Nel valzer dei giochetti di palazzo vengono strumentalizzati dei bambini che, nel loro percorso, sono stati pestati. Che hanno sputato sangue. Che hanno sognato una madre immaginaria, probabilmente rinchiusa in qualche cella 2 metri per 2 metri, stuprata a turno dagli aguzzini.
Bambini che hanno passato l’inferno dello spara ed uccidi, stremati nei campi di lavoro, palpati da mani di spine. Piccoli che hanno attraversato il deserto, dove se non ce la fai a tenere il passo crepi arrostito sotto il sole. Di fame e di sete.
Bambini diventati ragazzi troppo presto. Ragazzi diventati uomini troppo precocemente. Futuri uomini che guarderanno, per sempre, con malinconico distacco un’infanzia stuprata.
Per quanto possano chiudere le frontiere, per quanto possano costruire muri di cemento armato, per quanto possano innalzare filo spinato: il vento dell’accoglienza passerà sempre in mezzo alle fessure create, magari a fatica, dall’umanità.
Date le chiavi del mondo ad un uomo, vi costruirà delle mura per difendere il proprio regno.
Date le chiavi del mondo ad un bambino, vi spalancherà le porte dell’infinito. Dell’universo.

  1. https://www.meltingpot.org/+-Decreto-Salvini-sicurezza-bis-+.html
  2. https://www.meltingpot.org/Open-Arms-il-TAR-ci-da-ragione-e-dispone-che-alla-nostra.html
  3. https://www.meltingpot.org/E-il-ministro-dell-Interno-che-dovrebbe-finire-sotto.html
  4. Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, Regolamento UE N.656/2014
  5. DPCM 535/1999, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato, “s’intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano“.
  6. In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione“.
  7. https://twitter.com/openarms_fund/status/1161610747702587392
  8. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione”.
  9. Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all’odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
  10. Chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.
  11. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità”.
  12. Chiunque priva taluno della libertà personale”: pena che va da uno a dieci anni se il fatto è commesso “da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni”.
  13. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”.
  14. “Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria”.

Pietro Giovanni Panico

Consulente legale specializzato in protezione internazionale ed expert prevenzione sfruttamento lavorativo. Freelance con inchieste sui MSNA, rotte migratorie, accordi illegittimi tra Paesi europei ed extra UE e traffici di armi.
Nel 2022 ho vinto il "Premio giornalistico nazionale Marco Toresini" con l'inchiesta "La guerra dei portuali genovesi contro le armi saudite".