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Il Giudice ordina al Comune di Bari di procedere all’iscrizione anagrafica del richiedente asilo

Tribunale di Bari, ordinanza del 28 febbraio 2020

Il Tribunale di Bari aderendo alla giurisprudenza maggioritaria, ordina al Comune l’iscrizione anagrafica del cittadino straniero richiedente asilo, disapplicando le norme del “Decreto Salvini” (D.L. 113/2018), di cui si riserva di rimettere la questione alla Corte di Giustizia U.E. e alla Corte Costituzionale per contrasto con le norme europee e nazionali.

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Tribunale di Bari, ordinanza del 28 febbraio 2020

La lettura costituzionalmente orientata del giudice. Commento di ASGI

Il Comune di Bari aveva rifiutato l’iscrizione all’anagrafe del ricorrente sostenendo, sulla base dell’art. 4 del D.L. 113/2018, che il suo permesso di soggiorno per richieste di asilo, in quanto temporaneo, non fosse “titolo” valido. Il Tribunale ha accolto il ricorso affermando che “ricostruendo la disciplina in materia di registrazione anagrafica, in nessuna disposizione parrebbe emergere la necessità di fornire specifica documentazione per l’iscrizione nei registri della popolazione residente”.

Nell’accogliere il ricorso il giudice ha ricordato i due requisiti previsti dalla normativa – uno “oggettivo” riguardante la permanenza in un certo luogo e uno “soggettivo” riguardante l’intenzione di abitarvi stabilmente – entrambi riscontrati nella situazione del ricorrente.

La mancata iscrizione all’anagrafe – ha infine riaffermato il Tribunale di Bari – rappresenta fonte di pregiudizio irreparabile in quanto comporta una grave compromissione di alcuni importanti diritti in quanto essa risulta necessaria per accedere ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro, richiedere e ottenere la partita I.V.A., determinare il valore ISEE e accedere a prestazioni agevolate, iniziare a far decorrere i dieci anni di residenza necessari per ottenere la cittadinanza, ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ottener la patente di guida.

Non può dunque dubitarsi che il divieto di iscrizione anagrafica per il richiedente asilo finirebbe per compromettere il godimento di diritti fondamentali di rilevanza costituzionale ai sensi degli art. 2, 3, 4 e 38 Cost., ha concluso il giudice.

Ricordiamo che sono ormai numerose le pronunce giudiziarie che riconoscono il diritto del richiedente asilo alla iscrizione anagrafica, è possibile consultare la rassegna aggiornata a febbraio 2020 dei provvedimenti giudiziari che hanno deciso in questo senso.