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Sentenza TAR Veneto n. 6156/2003

Ric. n. 2708/2003 Sent.n.6156/03

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Umberto Zuballi Presidente, relatore
Claudio Rovis Consigliere
Mauro Springolo Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In forma semplificata ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’articolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205
sul ricorso n. 2708/2003 proposto da ***, rappresentata e difesa dall’avv.to Ruggero Troiani con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to Giampaolo Bevilacqua in Venezia, Santa Croce, 444;

CONTRO

Il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, la Prefettura della Provincia di Verona, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, nella sua sede di Venezia, Piazza S. Marco n. 63;

per l’annullamento

del decreto di rigetto emesso dal Prefetto di Verona in data 8.9.2003 prot. n. 11301 e cod. prot. 00001733899-5 della dichiarazione di legalizzazione presentata dalla ricorrente ai sensi del D.L. 195/2002 convertito in legge 222 del 2002;
Visto il ricorso, notificato il 14.11.2003 e depositato presso la Segreteria il 26.11.2003 con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti gli atti della causa;
Uditi alla camera di consiglio delll’11.12.2003 (relatore il Presidente Zuballi), l’avv.to Troiani per la parte ricorrente e l’avv.to dello Stato Bonora per la P.A. resistente;
Rilevata, ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
sentite sul punto le parti costituite;
richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

F A T T O

La ricorrente, cittadina cinese, si è vista negare la regolarizzazione in quanto segnalata come inammissibile nell’ambito Shengen, ai sensi dell’articolo 96 della relativa convenzione.
Considera illegittimo il provvedimento per violazione del principio del giusto procedimento, carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento della documentazione agli atti.
Invero, il motivo di inammissibilità nell’area Shengen può essere il più vario, dalla commissione di reati a una semplice irregolarità amministrativa. Era quindi onere dell’amministrazione acquisire idonea documentazione per comprendere per quale ragione la ricorrente fosse stata dichiarata inammissibile e solo su tale base decidere eventualmente se procedere o meno alla sua regolarizzazione.

D I R I T T O

Il presente ricorso merita accoglimento.
Invero, come correttamente osservato dalla ricorrente, l’espulsione dello straniero dall’area Shengen può avvenire ai sensi dell’articolo 96 della relativa convenzione sulla base di almeno tre diverse tipologie, una condanna per un reato passibile di una pena di almeno un anno, nei confronti di chi vi sono gravi motivi per ritenere abbia commesso fatti punibili, tra cui il traffico di stupefacenti, e infine misure di allontanamento, di respingimento o di espulsione fondate sulla inosservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno.
Risulta evidente come un’interpretazione costituzionalmente corretta delle ragioni ostative della legge italiana, non possa che obbligare l’amministrazione ad acquisire dallo Stato estero la documentazione relativa alle ragioni della inammissibilità nell’area Shengen, in quanto le fattispecie previste dalla norma del trattato vanno dalla commissione di gravi reati fino alla semplice irregolarità amministrativa. Risulta indispensabile quindi che l’autorità nazionale acquisisca idonea documentazione dallo Stato estero, onde appurare quale sia la ragione della dichiarata inammissibilità, e, solo sulla base di tale istruttoria, motivare l’eventuale provvedimento di diniego di regolarizzazione.
Per tali ragioni il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va annullato, salve le decisioni che amministrazione vorrà nel caso adottare, tenendo conto della presente sentenza. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
lo accoglie,come da motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2003.

Il Presidente estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il… … … … … n…. … …
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione