Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Interrogazione parlamentare sul CPT Regina Pacis

Al Ministro dell’Interno

Premesso che:
la legge 9 ottobre 2002 n. 222, entrata in vigore il 10 ottobre 2002, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, ha consentito ai datori di lavoro italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, di regolarizzare il rapporto di lavoro subordinato di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno, entro la scadenza dell’11 novembre scorso;
il comma 1 dell’articolo 2 della legge succitata ha disposto che : “Fino alla data di conclusione della procedura di cui all’articolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.”, disponendo quindi la permanenza sul territorio nazionale dei regolarizzandi fintanto che non sia definito, positivamente o meno, il contratto di lavoro subordinato presso l’Ufficio Territoriale del Governo ( UTG );
l’ ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) ha reso noto un preoccupante afflusso al CPT di Lecce di cittadini cinesi, provenienti da diverse città, per i quali è pendente presso gli UTG la domanda di regolarizzazione del lavoro subordinato, presentata dai loro datori di lavoro; il nostro Paese avrebbe firmato un accordo bilaterale di riammissione con la Repubblica popolare cinese;

Si chiede di sapere se:
ai cittadini cinesi fermati dalle Forze dell’ordine, in quanto privi di permesso di soggiorno, ed avviati ai CPT e soprattutto a quello di Lecce, sia stato e venga reso noto dalle Autorità preposte, il loro diritto al non allontanamento dal territorio nazionale, ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 222/ 02, nel caso in cui essi dichiarino di essere dei regolarizzandi;
corrisponda al vero la notizia che alcune questure, a conoscenza della condizione di regolarizzandi di cittadini cinesi per l’intervento dei loro legali, abbiano chiesto al Giudice, in occasione della scadenza del primo termine di 30 giorni di trattenimento al CPT, la proroga del trattenimento per altri 30 giorni, ai sensi dell’articolo 13 della legge 30 luglio 2002,n. 189, invece di comunicarne la cessazione;
non sia in atto una operazione mirata delle Forze dell’ordine, forse alla luce dell’Accordo di riammissione italo – cinese, finalizzata all’allontanamento dal territorio nazionale di cittadini cinesi irregolarmente presenti, che, nei fatti, stia ledendo l’opportunità di accesso al permesso di soggiorno per lavoro subordinato per i cittadini cinesi regolarizzandi e stia creando una disparità di trattamento fra cittadini cinesi e altri cittadini non comunitari nelle medesime condizioni;
non sia opportuno emanare disposizioni chiare alle questure in merito all’applicazione dell’articolo 2, comma 1 della legge 222 / 02.

Stefano Boco
Mauro Fabris
Luigi Malabarba