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La sentenza che mina alle basi una delle misure della legge Salvini

Il Tribunale di Bologna ordina al Comune di iscrivere i richiedenti asilo all’anagrafe

Si ritorna a parlare della legge 132/2018, riconosciuta ai più quale decreto legge Immigrazione e Sicurezza o, banalmente, legge Salvini, prendendo il nome dal primo firmatario e dal suo ideatore.

Sulla legge in sé, prima ancora delle disposizioni nel merito, si son profilati diversi dubbi di legittimità costituzionale per il difetto dei presupposti di necessità ed urgenza che la conversione in legge non ha, in potenza, sanato. L’intitolazione della legge, “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, tra l’altro non può che far riflettere per via dell’accostamento, inopportuno, come già ebbi modo di porre l’attenzione in questo articolo apparso su Globalproject.info, tra la condizione giuridica dello straniero con la tematica della pubblica sicurezza, sulla scia del fenomeno sicuritario ben radicato a partire dal pacchetto sicurezza degli anni 2008 e 2009. L’abbinamento, contribuisce, di fatto, ad alimentare un dispositivo fondato su comunicazione politica e percezione dell’opinione pubblica, il prodotto che scaturisce conduce alla legittimazione delle politiche di contrasto all’immigrazione ai fini di una “maggiore sicurezza”.
La conseguenza di tale politica lesiona grandemente i diritti fondamentali.

Venendo alla tematica dell’articolo, la residenza anagrafica: l’art. 13 della legge, ha introdotto una vera e propria via crucis per i richiedenti asilo. L’articolo ha modificato le disposizioni contenute nel decreto legislativo 142/2015 in materia di domiciliazione e iscrizione anagrafica, stabilendo che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisca più titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del regolamento anagrafico (dpr 223/89 e successive modifiche d.lgs. 286/98 art. 6 comma 7).
L’art. 6 comma 7 del decreto sopra richiamato specificava infatti che le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante, venivano effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani. In ogni caso la dimora dello straniero si considerava abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. La norma in essere non distingueva tra le diverse tipologie di permesso di soggiorno, né condizionava l’iscrizione anagrafica ad una durata minima del permesso.

L’attuale modifica con la legge Salvini, ha stabilito in primo luogo che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente l’iscrizione all’anagrafe dei residenti, specificando che lo stesso costituisce comunque documento di riconoscimento. Viene eliminato il riferimento al centro di accoglienza come luogo di dimora abituale ai fini dell’iscrizione anagrafica.
Le modifiche normative non hanno toccato le posizioni anagrafiche acquisite dai richiedenti asilo precedentemente all’approvazione della 132/2018, non avendo valore retroattivo. La relazione illustrativa al decreto 113/2018 ha così giustificato la modifica: “L’esclusione dall’iscrizione anagrafica si giustifica per la precarietà del permesso di soggiorno per richiesta asilo e risponde alla necessità di definire in via preventiva la condizione giuridica del richiedente”. La precarietà del titolo che, secondo i redattori della legge, la si ritrova, nell’attesa di determinazione ministeriale da parte della Commissione per la valutazione dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale. Un iter che può subire spesso delle dilatazioni temporali, che può durare sino a diciannove mesi.

Tali persone, stabili sul territorio, si ritrovano dunque a non risultare registrate nell’anagrafe della popolazione residente per un lasso di tempo tutt’altro che breve, in un ordinamento che associa alla residenza il principale criterio di collegamento tra cittadino e territorio, utilizzato per definire i potenziali beneficiari delle misure sociali e strumenti base per l’autonomia, quali ad esempio la patente di guida italiana, la dichiarazione ISEE ed i servizi bancari (apertura conto corrente o carta prepagata) quest’ultimi essenziali per la canalizzazione dello stipendio e dunque, per l’accettazione di un lavoro. Vengono esclusi tra l’altro anche fondamentali diritti sociali, dall’assegno di maternità o per il nucleo familiare con almeno tre figli minori alle dimissioni protette ospedaliere. Dubbia anche la possibilità per l’accesso al diritto del medico di base, che può essere surclassato, ipoteticamente, con le disposizioni sul domicilio.

La mancata iscrizione all’anagrafe esclude dunque dalla fruizione di molti diritti garantiti dalla Costituzione.
Ed è proprio quanto affermato ad inizio maggio 2019 dal Tribunale di Bologna. Il Tribunale ha infatti dato ragione a due richiedenti asilo a cui il Comune aveva negato l’iscrizione anagrafica in base al decreto Salvini.
Negare la residenza, rileva il giudice Matilde Betti nella sentenza, rende ingiustificatamente più gravoso l’esercizio di tutta una serie di diritti da parte dei richiedenti asilo. “Senza un documento di identità è difficile non solo avere un medico di base, ma anche prendere la patente, iscriversi a un corso professionale o, banalmente, aprire un conto in banca e quindi lavorare, dal momento che lo stipendio viene versato su conto corrente“.

La sentenza richiama l’art.2 della Costituzione che riconosce i diritti inviolabili della persona e l’art.2 del T.U. 286/98 che prevede che allo straniero presente nel territorio sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme del diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
Tra l’altro già la giurisprudenza precedente aveva stabilito che il diritto alla iscrizione anagrafica a parità di condizioni col cittadino corrisponde direttamente all’interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l’esercizio dei diritti civili e politici. (Cass.SS:UU 449/00).
La sentenza tuona, nel rispetto degli artt. 2 e 10 della Costituzione, che non può quindi prevedersi una discriminazione nei confronti dei richiedenti asilo regolarmente soggiornanti che limiti il diritto alla iscrizione anagrafica. Ora il Municipio di Bologna dovrà provvedere all’iscrizione su ordine di quanto stabilito.

Questo tassello giurisprudenziale, concatenato a quello del Tribunale di Firenze del marzo 2019, diventerà, se non smentito, un monolite per fondare ogni ricorso a mancata iscrizione anagrafica.

Immancabile il teatrino che ne è scaturito: botta e risposta social e live da parte del Ministro degli Interni che colpevolizza la magistratura ‘di sinistra’. Un deja vu che rimanda ad un certo ventennio berlusconiano, scopi diversi, ma solito consenso politico da conservare.
L’Associazione Nazionale Magistrati, dal canto suo, ha tenuto a precisare che tali processi mediatici tenuti da parte degli esponenti del governo, delegittimano sempre più l’immagine della magistratura, comportando una flessione ai principi dello Stato di diritto.