Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicata nella Gazzetta Uffciale n. 314 del 18 dicembre

Legge 21 novembre 1967, n. 1185

Norme sui passaporti

Art. 1

Ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi.

Art. 2

Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, salvo le limitazioni previste dalla presente legge. A domanda dell’interessato il passaporto può essere reso valido, mediante l’indicazione delle località di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti.

Art. 3

Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa; o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separate e che dimori nel territorio della Repubblica;
c) coloro contro i quali esista mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consente l’emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell’autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata, o condonata;
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
f) coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militari di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro per la difesa o l’autorità da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto;
g) coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare.

Art. 4

I provvedimenti di volontaria giurisdizione previsti dal precedente articolo sono emessi, nei confronti dei cittadini residenti all’estero, dal capo dell’ufficio consolare di prima categoria nella cui giurisdizione territoriale risiedono, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 5

Il passaporto è rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal Ministro per gli affari esteri e per sua delega:
a) in Italia: dai questori e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all’estero;
b) all’estero: dai rappresentanti diplomatici e consolari.

Art. 6

Le domande relative ai passaporti vengono presentate:

a) in Italia: nel luogo dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora, alla questura o all’ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al comando locale dei carabinieri o al comune, o anche, in casi eccezionali, agli ispettorati di frontiera per gli italiani all’estero;
b) all’estero: alle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta.

Art. 7

L’autorità competente a provvedere sulle domande è quella preposta all’ufficio o alla rappresentanza all’estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente. In casi particolari l’autorità di residenza può delegare a provvedere l’autorità competente per domicilio o per dimora.

Art. 8

La domanda di passaporto presentata ad un ufficio ammesso a riceverla ma non competente al rilascio è trasmessa, insieme ad eventuali accertamenti istruttori, all’ufficio competente non oltre cinque giorni dalla presentazione.
L’ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, corredata dalla prescritta documentazione, rilascia il passaporto, richiede, ove necessario, il completamento dell’istruttoria, o rigetta la istanza, indicando le cause che ostano al rilascio.
Ove si renda necessario il completamento dell’istruttoria, il termine di cui sopra, previa comunicazione all’interessato, è prorogato di altri quindici giorni.
Il passaporto è consegnato al richiedente tramite l’ufficio cui la domanda è stata presentata o anche direttamente dall’ufficio competente per il rilascio.

Art. 9

Il Ministro per gli affari esteri può con proprio decreto adottare particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che sono da considerarsi emigranti ai sensi delle norme sull’emigrazione, nell’interesse generale del lavoro italiano all’estero e per la tutela dei lavoratori.
Il Ministro per gli affari esteri, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, può sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti già rilasciati, o limitarne la validità territoriale:

a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;
b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro per l’interno;
c) quando la vita, la libertà, gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati paesi.
L’espatrio dei cittadini aventi obblighi militari può in circostanze eccezionali essere temporaneamente sospeso secondo quanto previsto dalle norme sulla leva e il reclutamento delle forze armate.

Art. 10

Contro i provvedimenti delle autorità delegate ai sensi dell’art. 5 è ammesso ricorso al Ministro per gli affari esteri, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o di ricezione della comunicazione amministrativa del provvedimento di rigetto previsto dall’art. 8. Sul ricorso il Ministro per gli affari esteri provvede con decreto motivato.
Trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la decisione del Ministro per gli affari esteri sia stata comunicata al domicilio eletto nel ricorso, decorre il termine per l’impugnativa in sede giurisdizionale.
Il termine di 30 giorni è prorogato fino a 45 giorni quando la sede dell’autorità competente al rilascio del passaporto si trovi in un Paese extraeuropeo.
Contro i provvedimenti delle autorità delegate ai sensi dell’art. 5, lettera a), per i motivi ostativi enunciati nell’art. 3 e per i casi di ritiro del passaporto previsti dall’art. 12, l’interessato può presentare ricorso, in via alternativa, al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, negli stessi termini di cui ai precedenti commi.

Art. 11

Sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi in materia di passaporti ha giurisdizione esclusiva il Consiglio di Stato, che decide pronunciandosi anche in merito.
La decisione del Consiglio di Stato deve essere eseguita dall’amministrazione entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

Art. 12

Il passaporto è ritirato, a cura di una delle autorità indicate all’art. 5, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego.
Il passaporto è altresì ritirato quando il titolare si trovi all’estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell’adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato.
Il passaporto può essere infine ritirato quando il titolare del passaporto sia un minore e venga accertato che abitualmente svolge all’estero attività immorali o vi presti lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute.
Il passaporto ritirato viene restituito al titolare a sua richiesta non appena vengano meno i motivi del ritiro.

Art. 13

Chi smarrisce il passaporto deve farne circostanziata denuncia ad una delle autorità indicate all’art. 5: egli ha pertanto diritto ad ottenere un duplicato entro i termini di cui all’art. 8.

PASSAPORTI ORDINARI

Art. 14

Il passaporto ordinario è individuale e possono tenerlo i cittadini che hanno compiuto il decimo anno di età, salvo le cause ostative contemplate nella presente legge.
Tuttavia, con gli assensi o l’autorizzazione di cui all’art. 3, lettera a):

1) i minori degli anni dieci possono ottenere il passaporto individuale, il cui uso è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di che ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione – rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, a termini dell’art. 3, lettera a) – il nome della persona, dell’ente o della compagnia cui i minori medesimi sono affidati.
La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto;

2) i minori degli anni sedici possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore, o di altra persona delegata ad accompagnarli. Se hanno compiuto gli anni dieci le loro fotografie devono essere apposte sul passaporto.

Art. 15

Il passaporto ordinario:

a) indica nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare;
b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia, firmata ed autenticata.

Art. 16

All’atto della presentazione della domanda, l’interessato deve comprovare nei modi di legge la sua identità il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia. Deve inoltre dichiarare per iscritto se sia o meno sottoposto a procedimento penale.
Alla domanda devono essere uniti i nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge, nonchè due fotografie di cui una autenticata.

Art. 17

Il passaporto ordinario e valido per cinque anni. Esso può essere dichiarato valido per un periodo più breve a norma delle disposizioni in vigore o su domanda dell’interessato.
Nei casi di rimpatrio consolare il passaporto può essere rilasciato anche per il solo viaggio di rimpatrio.
La validità del passaporto di chi non ha ancora soddisfatto gli obblighi di leva non può superare il periodo di un anno.
Il passaporto ordinario può essere rinnovato, anche prima della scadenza ed entro i sei mesi successivi, per un periodo non superiore a quello massimo previsto dalla legge. All’atto del rinnovo devono essere comprovati il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia e devono essere prodotti il nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge.
Decorsi dieci anni dalla data del rilascio il passaporto non è più rinnovabile.

Art. 18

Per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario in Italia o all’estero è dovuta la tassa di lire 1.000 per anno o frazione di anno di validità oltre al rimborso del costo del libretto.
Il costo del libretto è determinato dal Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero del tesoro.
Per i minori iscritti sui passaporti dei genitori o di altre persone che li accompagnino non è dovuta alcuna tassa.
All’estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norma degli ordinamenti consolari, con facoltà per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento.

Art. 19

Nessuna tassa è dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all’estero:

a) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull’emigrazione;
b) dagli italiani all’estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
c) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
d) dagli indigenti.

Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie è gratuito.
Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.

PASSAPORTI SPECIALI

Art. 20

A gruppi da cinque a cinquanta persone può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali, un passaporto collettivo. Tale passaporto, non rinnovabile, è valido per il solo viaggio all’estero al quale il documento si riferisce, ed è di durata non superiore a quattro mesi.
Nel passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei componenti il gruppo, possono essere iscritti anche i minori, con gli assensi o l’autorizzazione di cui all’art. 3, lettera a).
Non possono esservi iscritti coloro che, secondo le disposizioni della presente legge, non potrebbero ottenere il passaporto ordinario.
Il gruppo deve avere un capogruppo munito di passaporto ordinario.
Gli altri componenti del gruppo esclusi quelli di età inferiore agli anni quattordici devono essere muniti di documento di identificazione valido a norma di legge.
La domanda del passaporto collettivo è presentata dal capogruppo.
Per ogni componente il gruppo – esclusi il capogruppo ed i minori degli anni dieci – è dovuta una tassa di lire trecento.

Art. 21

Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare ed altri consimili documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi, quando ciò sia previsto da accordi internazionali.

Art. 22

A chi risieda o dimori nella fascia di frontiera possono essere rilasciate o rinnovate carte di frontiera, tessere di turismo alpino e consimili documenti equipollenti al passaporto, quando ciò sia previsto da accordi internazionali.

PASSAPORTI DIPLOMATICI E DI SERVIZIO

Art. 23

Il Ministro per gli affari esteri può stabilire che siano rilasciati passaporti diplomatici o di servizio secondo un regolamento da emanare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 24

Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validità sia stata sospesa ai sensi della presente legge, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’ammenda da lire diecimila a lire centomila.
La pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda da lire venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto era stato negato o ritirato.
La pena è dell’arresto da un mese a un anno e dell’ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni previste dall’art. 3, lettere c), d), e), ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.

Art. 25

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, richiedendo un passaporto individuale o collettivo, rende affermazioni non veritiere, è punito con l’ammenda da lire diecimila a lire centomila.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26

I passaporti rilasciati prima dell’entrata in vigore della presente legge restano validi sino alla loro scadenza.

Art. 27

Nulla è innovato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, concernente la circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.

Art. 28

Fino a quando non verranno istituiti i tribunali amministrativi regionali di cui all’art. 125 della Costituzione, la competenza a decidere sui ricorsi previsti dal quarto comma dell’art. 10 è attribuita al tribunale del capoluogo di provincia dove ha sede l’autorità che ha denegato il rilascio del passaporto.
Il tribunale decide in camera di consiglio, sentito, ove richiesto, l’interessato e senza necessità di ministero di procuratore o di avvocato.
La decisione dei tribunale è inappellabile.
Contro i provvedimenti delle autorità delegate ai sensi dell’art. 5, lettera b), il ricorso, in via alternativa, di cui al quarto comma dell’art. 10 è deferito, con le stesse modalità, alla competenza del tribunale del capoluogo della provincia dell’ultima residenza dell’interessato nel territorio della Repubblica.
Il tribunale adito decide entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso.