Con questa ordinanza il Tribunale di Lecce riconosce la protezione umanitaria ad un richiedente asilo del Gambia.
Il Giudice, pur asserendo che la storia personale del richiedente sia poco chiara e circostanziata, ha valutato come “rilevante il positivo percorso di
inserimento sociale intrapreso dal richiedente nel luogo ove ora si trova a vivere: la difesa ha documentalmente provato l’assunzione dello stesso, sebbene a tempo determinato, da parte di una società, nonché la partecipazione a corsi di
alfabetizzazione della lingua italiana e ad un corso di informatica“.
Inoltre, il Giudice ha valutato le condizioni oggettive del Paese: nonostante sia effettivamente presente una transizione verso la democrazia, le circostanze di povertà, l’assenza di opportunità lavorative, le problematiche ancora oggi presenti (ad es. la scarsità di elettricità e di acqua potabile, le riforme stentano a partire ecc.), “concretizzano senza alcuna ombra di dubbio una situazione di forte vulnerabilità del richiedente che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98“.
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Tribunale d Lecce, ordinanza del 6 aprile 2018