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Gambia – Il buon inserimento del richiedente asilo e le condizioni di oggettiva difficoltà economica del Paese giustificano la protezione umanitaria

Tribunale di Lecce, ordinanza del 6 aprile 2018

Photo credit: Vanna D'Ambrosio

Con questa ordinanza il Tribunale di Lecce riconosce la protezione umanitaria ad un richiedente asilo del Gambia.
Il Giudice, pur asserendo che la storia personale del richiedente sia poco chiara e circostanziata, ha valutato come “rilevante il positivo percorso di
inserimento sociale intrapreso dal richiedente nel luogo ove ora si trova a vivere: la difesa ha documentalmente provato l’assunzione dello stesso, sebbene a tempo determinato, da parte di una società, nonché la partecipazione a corsi di
alfabetizzazione della lingua italiana e ad un corso di informatica
“.

Inoltre, il Giudice ha valutato le condizioni oggettive del Paese: nonostante sia effettivamente presente una transizione verso la democrazia, le circostanze di povertà, l’assenza di opportunità lavorative, le problematiche ancora oggi presenti (ad es. la scarsità di elettricità e di acqua potabile, le riforme stentano a partire ecc.), “concretizzano senza alcuna ombra di dubbio una situazione di forte vulnerabilità del richiedente che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98“.

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Tribunale d Lecce, ordinanza del 6 aprile 2018