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Gambia – La giovane età assieme alla mancanza di rete parentale e di istruzione esporrebbe il ricorrente, nel caso di rimpatrio, ad un concreto pregiudizio

Tribunale di Venezia, ordinanza del 27 giugno 2018

Migranti diretti in Libia accalcati nel vano posteriore del furgone che li porta a nord del Sahara, a 1.000 km da Agadez, Niger. Foto di Mackenzie Knowles-Coursin

Il Giudice del Tribunale di Venezia riconosce la protezione umanitaria ad un cittadino del Gambia, nato a Pallen, vicino a Farareny il 1.1.1997.
Egli ha riferito di aver sempre vissuto nel proprio villaggio, di aver studiato per 4 anni presso una scuola coranica e di essere cresciuto con la madre, dopo la morte del padre avvenuta per malattia quando aveva 4 anni; in patria lavorava come contadino di arachidi e miglio nel campo ereditato dal padre.
Circa i motivi per cui ha lasciato il proprio Paese, invece, ha riportato la circostanza per cui la madre si è risposata con un altro uomo dopo la morte del padre, lo stesso anno. Questi era di etnia Foula; il ricorrente e la madre sono andati a vivere da lui assieme ad un’altra moglie e due figli, dopo aver venduto la casa dove vivevano con il padre. Ha poi aggiunto che nel 2014 è stato rubato il cavallo del quale egli era incaricato di occuparsi ed il patrigno ha minacciato di ucciderlo se non lo avesse ritrovato, considerandolo responsabile della sparizione. La madre, quindi, lo ha aiutato di nascosto a lasciare il Paese. Ha infine chiarito che non ha potuto rivolgersi alle autorità locali per ottenere tutela nei confronti del patrigno perché gli era stato detto che avrebbe dovuto rimborsare il prezzo del cavallo al proprietario altrimenti lo avrebbero arrestato.
Il giudice, quindi, si è espresso nei seguenti termini.
Quanto, invece, alla sussistenza dei presupposti per l’attribuzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, va osservato che ai sensi dell’art.5 comma 6 del D.Lgs 286/1998 occorre procedere ad un esame dell’esistenza di situazioni “vulnerabili” non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un’esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madre di minori, …). Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che il ricorrente, il quale ha lasciato il proprio paese ancora minorenne all’età di 17 anni, sia da considerarsi soggetto vulnerabile per il quale il rimpatrio, data la giovane età, la mancanza di rete parentale e di istruzione lo esporrebbe ad un concreto pregiudizio. Deve, pertanto, essere riconosciuta la protezione per ragioni umanitarie”.

– Scarica l’ordinanza:
Tribunale di Venezia, ordinanza del 27 giugno 2018.