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La recente gravidanza è un’ipotesi di vulnerabilità da tutelare attraverso la concessione della protezione umanitaria

Tribunale di Venezia, ordinanza dell’11 dicembre 2017

Un’interessante ordinanza, notificata in data 11/12/2017, con la quale è stato concesso alla ricorrente, cittadina del Gambia, un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il giudice di primo grado non riscontra nella vicenda i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e ritiene che non sussistano nemmeno le condizioni per concedere la protezione sussidiaria.
Con la presente ordinanza, però, annulla il provvedimento della Commissione Territoriale, nella parte in cui non ha ravvisato gli estremi per la protezione umanitaria così come prevista dalla normativa vigente: la signora, infatti, “che vive in Italia con il marito (anch’egli richiedente asilo) e con il figlio di 5 anni, ha avuto in data 27.03.2017 un bambino, come da documentazione prodotta telematicamente in data 13.07.2017: si riviene nella recente gravidanza un’ipotesi di vulnerabilità da tutelare attraverso la concessione della misura prevista dall’art. 5 co. 6 del D.Lgs. 286/98”.

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Tribunale di Venezia, ordinanza dell’11 dicembre 2017