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La tenerissima età del minore giustifica la permanenza del genitore sul territorio

Corte d'Appello di Napoli, Decreto n.311/2015 del 13 novembre 2015

Pubblichiamo un recente decreto della Corte d’Appello di Napoli la quale autorizza la permanenza di entrambi i genitori sul territorio nazionale per il periodo di due anni, così come previsto dall’art. 31 dlgs 286/98.

“La tenerissima età” del minore giustifica la permanenza del genitore sul territorio (in caso in cui sussista la sua idoneità effettiva ad occuparsi del minore) al fine di allevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantire la crescita, nonché a prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui.

La Corte d’Appello di Napoli riforma il provvedimento di rifiuto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Napoli ribadendo il consolidato orientamento della giurisprudenza (Cass. SS.UU. 25 Ottobre 2010 n.21199; Cass. Ordinanza 7 settembre 2012 n.15025) secondo cui la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del dlgs 286/98 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico – fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico – fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Nonché affermando il diritto dello straniero all’unità familiare come affermato da una serie di disposizioni di trattati internazionali ratificati in Italia.

Infine, il provvedimento in questione, sottolinea che la dove si accerta la presenza reale ed effettiva del genitore, e che vi è stata una effettiva coesione familiare nel cui ambito lo straniero richiedente abbia esercitato effettivamente a beneficio del figlio minore la propria funzionalità genitoriale, la cui improvvisa interruzione costituirebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo psico-fisico: ovvero risulti che, “se si tratta di minore in tenerissima età (significativamente considerata una variabile dalla norma), che sussista la sua idoneità effettiva ad occuparsi del minore, ad allevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita, nonché a prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui”, possono ritenersi sussistenti i presupposti del provvedimento autorizzativo.

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Corte d’Appello di Napoli, Decreto n.311/2015 del 13 novembre 2015