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Adozione c.d. mite: per la Cassazione non si deve mantenere il vincolo di segretezza delle identità dei protagonisti

Corte di Cassazione, sentenza n. 10278 del 16 aprile 2024

La sentenza della Cassazione tratta di un tema che riguarda moltissimo i cittadini stranieri e i cittadini del popolo Rom, colpiti maggiormente dal fenomeno della dichiarazione di adottabilità dei loro figli.

Viene affermato il principio per cui, in caso di adozione legittimante c.d. mite (quindi con l’obbligo di mantenere i contatti con la famiglia di origine), non si deve mantenere la segretezza delle identità dell’adottando, della famiglia adottiva e di quella di origine.

In pratica si smantella l’ultima barriera posta dalla Corte di Appello di Roma per una piena attuazione della c.d. adozione mite che era stata posta per preservare la tradizionale attrattiva della adozione legittimante.

In breve, in questo stesso caso, con ordinanza 3626/2020, la Cassazione aveva affermato per la prima volta il principio cardine secondo cui prima di dichiarare l’adottabilità di un minore il Tribunale ha sempre l’obbligo di valutare se è possibile procedere con una adozione c.d. mite, ossia dichiarare l’adottabilità e al contempo il diritto a mantenere i rapporti con la famiglia di origine. Un superamento del tabù della adozione legittimante funzionale a un rapporto esclusivo tra adottato e adottante, che tagliava definitivamente i rapporti tra il minore e il suo passato.

Tuttavia, la Corte di Appello in riassunzione con sentenza 3544/2022 dà esecuzione al principio affermato dalla Cassazione ma in gran parte lo vanifica sancendo l’obbligo di non svelare mai agli stessi protagonisti le loro reciproche identità. Di fatto in questo modo vanificando in gran parte l’innovazione introdotta dalla Cassazione per la realistica impossibilità che si crei un rapporto effettivo tra la famiglia d’origine e quella adottiva (quindi con il minore). La Corte di Appello di Roma ha inoltre seguito questo orientamento costantemente facendo di fatto passare il principio che il carattere della segretezza della adozione legittimante dovesse considerarsi insuperato e indiscusso.

La Cassazione appena pubblicata viceversa smonta questo assunto e afferma il principio opposto per cui l’eventuale segretezza può essere disposta solo ed esclusivamente nell’interesse del minore, quindi a fronte di una giustificazione giuridica che affondi le radici in una valutazione specifica del caso.

La Cassazione inoltre ricorda come nel caso trattato la CTU avesse viceversa affermato l’interesse delle minori dichiarate in stato di adottabilità a conoscere l’identità della famiglia di origine.

In conclusione, con questa sentenza la Cassazione rimuove l’ultimo ostacolo che la Corte di Appello di Roma aveva eretto nel tentativo di frenare il superamento di una vecchia e ormai anacronistica concezione della adozione legittimante intesa come esclusiva e inevitabilmente cedevole alle tentazioni di cancellare la storia del minore e rimarcare il sentimento della appartenenza.

Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con le avv.te Cristina Laura Cecchini e Giulia Crescini.