Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258, del 3 novembre - S. O. n. 190/L

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 [02a parte: art. 11-17]

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Art. 11
Rilascio del permesso di soggiorno.

1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d’ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;
b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento;
c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell’Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (1);
c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall’interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale (2);
c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia (3);
c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 31, comma 3, del testo unico (4);
c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all’articolo 33 del testo unico (5).

1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l’indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all’ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d’ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto d’ingresso è concesso sulla base del nullaosta, rilasciato ai sensi dell’articolo 38-bis (6).

2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, del Consiglio, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l’indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 17, rilasciati in formato elettronico, possono altresì contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione, in via telematica, dei dati per l’attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l’utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell’interno sono stabilite le modalità di consegna del permesso di soggiorno (7).

2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell’interessato per la successiva consegna del permesso o dell’eventuale diniego, di cui all’articolo 12, comma 1 (8).
3. La documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all’articolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

(1) Lettera aggiunta dall’art. 11, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
(2) Lettera aggiunta dall’art. 11, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
(3) Lettera aggiunta dall’art. 11, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
(4) Lettera aggiunta dall’art. 11, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
(5) Lettera aggiunta dall’art. 11, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
(6) Comma aggiunto dall’art. 11, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
(7) Comma così sostituito dall’art. 11, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
(8) Comma aggiunto dall’art. 11, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

Art. 12
Rifiuto del permesso di soggiorno.

1. Salvo che debba disporsi il respingimento o l’espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l’interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione dell’espulsione di cui all’articolo 13 del testo unico.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà a norma dell’articolo 13 del testo unico.

3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e può disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attività di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.

Art. 13
Rinnovo del permesso di soggiorno.

1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all’Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.

2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d’ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall’interessato con la richiesta di rinnovo (1).

[ 2-bis.(abrogato) Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall’articolo 5-bis, comma 1, lettera a), del testo unico] (2).

3. La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L’addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l’identità del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell’ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 6, del testo unico, l’avvertenza che l’esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

(1) Comma così modificato dall’art. 12, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
(2) Comma abrogato dall’art. 2, D.LGS 4 marzo 2014, n. 40

Art. 14
Conversione del permesso di soggiorno.

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l’esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-quater).

2. L’ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta.

4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

5. Fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote d’ingresso definite nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4, del testo unico, per l’anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell’articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall’articolo 39, comma 9. La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto (1).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 13, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

Art. 15
Iscrizioni anagrafiche.

1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.

2. … (1).

3. … (2).

4. … (3).

5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate d’ufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.

6. … (4).

7. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia, l’Istituto nazionale di statistica e l’istituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell’interno, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all’aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento (5).

(1) Sostituisce il comma 3 dell’art. 7, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
(2) Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell’art. 11, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
(3) Aggiunge un periodo al comma 2 dell’art. 11, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
(4) Aggiunge un periodo al comma 2 dell’art. 20, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 dicembre 2000.

Art. 16
Richiesta della carta di soggiorno.

1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all’articolo 9 del testo unico, l’interessato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell’interno.

2. All’atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:
a) le proprie generalità complete;
b) il luogo o i luoghi in cui l’interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;
c) il luogo di residenza;
d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidità, specificandone l’ammontare (49).

3. La domanda deve essere corredata da:
a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l’indicazione dell’anno, e il luogo di nascita, del richiedente;
b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all’anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (1);
c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1.

4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all’articolo 9, comma 1, e all’articolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:
a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono legalizzati dall’autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l’Italia prevedano diversamente. Tale documentazione non è richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell’articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l’interessato deve produrre l’attestazione dell’ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
c) il reddito richiesto per le finalità di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico (2).

5. Se la carta di soggiorno è richiesta nelle qualità di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in Italia, di cui all’articolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare quelle dell’altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residente in Italia (3).

7. L’addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l’identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.

(49) Lettera così sostituita dall’art. 15, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
(50) Lettera così sostituita dall’art. 15, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
(51) Comma così sostituito dall’art. 15, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
(52) Comma così modificato dall’art. 15, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

Art. 17
Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno.

1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.

2. [La carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma è soggetta a vidimazione su richiesta dell’interessato, nel termine di dieci anni dal rilascio] (1). La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell’interessato, corredata di nuove fotografie.

(1) Periodo soppresso dall’art. 16, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.