Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto - S. O. n. 131/L

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 [01a parte: art. 1-21]

Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

Il Presidente della Repubblica:

Visto l’art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

Visto l’art. 17 commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di procedere ad una completa revisione delle norme di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni ed integrazioni, alla luce dell’evoluzione delle strutture e delle disponibilità della pubblica amministrazione, nonchè delle mutate esigenze trattamentali nell’ambito di un diverso quadro legislativo di riferimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 17 aprile 2000;

Ritenuto di doversi comunque discostare dal suddetto parere, ravvisandosi l’opportunità di una specifica norma regolamentare in tema di affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell’art. 94, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, giacchè tale ultima disposizione rinvia, per quanto non diversamente stabilito, alla disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2000;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana il seguente regolamento:

Parte I – Trattamento penitenziario e disposizioni relative all’organizzazione penitenziaria

Titolo I – TRATTAMENTO PENITENZIARIO

Capo I – Princìpi direttivi

Art. 1 – Interventi di trattamento

1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell’offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonchè delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.

3. Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento all’imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona sottoposta alle indagini.

Art. 2 – Sicurezza e rispetto delle regole

1. L’ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell’istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.

2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 3 – Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale

1. Alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale è preposto personale dei rispettivi ruoli dell’amministrazione penitenziaria individuato secondo la vigente normativa.

2. Il direttore dell’istituto e quello del centro di servizio sociale esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell’istituto o del servizio; decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, nonchè gli interventi all’esterno; impartiscono direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all’amministrazione i quali svolgono i compiti loro affidati con l’autonomia professionale di competenza.

3. Il direttore dell’istituto e quello del centro di servizio sociale rispondono dell’esercizio delle loro attribuzioni al provveditore regionale e al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Art. 4 – Integrazione e coordinamento degli interventi

1. Alle attività di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale partecipano tutti gli operatori penitenziari, secondo le rispettive competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazioni e collaborazione.

2. A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociali dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale; i direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale indicono apposite e periodiche conferenze di servizio.

3. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale.

Art. 5 – Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti

1. Il magistrato di sorveglianza, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell’istituto e sul trattamento dei detenuti e degli internati

Capo II – Condizioni generali

Art. 6 – Condizioni igieniche e illuminazione dei locali

1. I locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono essere igienicamente adeguati.

2. Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell’edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.

3. Sono approntati pulsanti per l’illuminazione artificiale delle camere, nonchè per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all’esterno, per il personale, sia all’interno, per i detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti esterni, può escludere il funzionamento di quelli interni, quando la utilizzazione di questi pregiudichi l’ordinata convivenza dei detenuti e internati.

4. Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione deve essere di intensità attenuata.

5. I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.

6. Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi, l’amministrazione si avvale dell’opera retribuita di detenuti o internati.

7. Se le condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati reparti per non fumatori.

Art. 7 – Servizi igienici

1. I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.

2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e internati.

3. Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, inoltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune.

Art. 8 – Igiene personale

1. Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.

2. Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati servizi di barbiere e parrucchiere, di cui essi possono usufruire periodicamente secondo le necessità.

3. Nei locali di pernottamento è consentito l’uso di rasoio elettrico.

4. Il regolamento interno prevede i tempi e le modalità di accesso ai servizi di barbiere e di parrucchiere e gli orari di utilizzazione quotidiana dell’acqua calda.

5. L’obbligo della doccia può essere imposto per motivi igienico-sanitari.

Art. 9 – Vestiario e corredo

1. Gli oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di vestiario e di biancheria personale, nonchè gli altri effetti di uso che l’amministrazione è tenuta a corrispondere ai detenuti e agli internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro qualità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.

2. I capi e gli effetti sopra indicati devono avere caratteristiche adeguate al variare delle stagioni e alle particolari condizioni climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicati: la loro quantità deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni di pulizia e di conservazione.

3. Per ciascun capo o effetto è prevista la durata d’uso.

4. L’amministrazione sostituisce, anche prima della scadenza del termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l’anticipato deterioramento è imputabile al detenuto o all’internato, questi è tenuto a risarcire il danno.

5. Il sanitario dell’istituto prescrive variazioni qualitative e quantitative del corredo del letto, dei capi di biancheria e di vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti.

6. I minorenni vestono, comunque, abiti di foggia civile.

7. I capi di biancheria personale e di vestiario nonchè gli effetti d’uso consegnati ai detenuti e agli internati sono annotati, con le successive variazioni, in una scheda, un esemplare della quale viene conservato dall’interessato e un altro custodito dalla direzione e trasmesso in caso di trasferimento.

8. La direzione dell’istituto cura che a ciascun detenuto o internato, dopo le operazioni di pulizia, siano restituiti i capi di sua spettanza.

9. I detenuti e gli internati, i quali fanno uso di abiti e di corredo personale di loro proprietà che non possono essere lavati con le normali procedure usate per quelli forniti dall’amministrazione, devono provvedervi a loro spese.

10. L’amministrazione provvede a fornire abiti civili ai dimittendi, qualora essi non siano in condizioni di provvedervi a loro spese.

Art. 10 – Corredo e oggetti di proprietà personale

1. Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli internati possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro proprietà e prevede, altresì, quali sono gli effetti di corredo che possono usarsi.

2. E’ assicurato un servizio di lavanderia cui i detenuti e gli internati possono accedere, anche a loro spese.

3. E’ ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l’ordinato svolgimento della vita nell’istituto.

Art. 11 – Vitto giornaliero

1. Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti.

2. Il regolamento interno stabilisce l’orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo.

3. Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati.

4. Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma dell’art. 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso articolo, in conformità del parere dell’Istituto superiore della nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.

Art. 12 – Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell’istituto

1. La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto comma dell’art. 9 della legge è composta di tre persone.

2. Negli istituti in cui la preparazione del vitto è effettuata in più cucine, è costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.

3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualità e la quantità, verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.

4. Ai detenuti e agli internati lavoratori o studenti, facenti parte della rappresentanza, sono concessi permessi di assenza dal lavoro o dalla scuola per rendere possibile lo svolgimento del loro compito; per i detenuti e gli internati che lavorano per l’amministrazione penitenziaria tali permessi orari sono retribuiti.

5. La rappresentanza suddetta e il delegato del direttore, indicato nel settimo comma dell’art. 9 della legge, presentano, congiuntamente o disgiuntamente, le loro osservazioni al direttore.

6. La direzione assume mensilmente informazioni dall’autorità
comunale sui prezzi correnti all’esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio o assume informazioni sui prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione più vicini all’istituto. I prezzi dei generi in vendita nello spaccio, che sono comunicati anche alla rappresentanza dei detenuti e degli internati, devono adeguarsi a quelli esterni risultanti dalle informazioni predette.

Art. 13 – Locali per la confezione e la somministrazione del vitto. Uso di fornelli

1. Negli istituti ogni cucina deve servire alla preparazione del vitto per un massimo di duecento persone. Se il numero dei detenuti o internati è maggiore, sono attrezzate più cucine.

2. Il servizio di cucina è svolto dai detenuti e internati. A tal fine sono costantemente organizzati corsi di formazione professionale per gli stessi.

3. Il vitto è consumato di regola in locali all’uopo destinati, utilizzabili per un numero non elevato di detenuti o internati. Il regolamento interno stabilisce le modalità con le quali, a turno, i detenuti e gli internati sono ammessi a cucinare in locali attrezzati a tal fine.

4. E’ consentito ai detenuti ed internati, nelle proprie camere, l’uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi già cotti, nonchè per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento.

5. Le dimensioni e le caratteristiche dei fornelli devono essere conformi a prescrizioni ministeriali che regoleranno altresì le modalità di uso e di recupero, anche forfettario, della spesa.

6. La mancata adozione della gestione diretta, da parte dell’amministrazione, dei servizi di vettovagliamento e di sopravitto di cui ai commi quinto e settimo dell’art. 9 della legge deve essere specificamente ed adeguatamente motivata dalle singole direzioni. La gestione diretta può, comunque, attuarsi anche con un unico fornitore dei generi vittuari. Alla gestione diretta è equiparata quella realizzata attraverso convenzioni con cooperative sociali ai sensi del comma 3 dell’art. 47.

7. Il regolamento interno può prevedere che, senza carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonchè le modalità da osservare.

Art. 14 – Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari

1. Il regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i detenuti o internati dell’istituto, i generi e gli oggetti di cui è consentito il possesso, l’acquisto e la ricezione, finalizzati alla cura della persona e all’espletamento delle attività trattamentali, culturali, ricreative e sportive. Nella individuazione dei generi e oggetti ammessi si terrà anche conto delle nuove strumentazioni tecnologiche. E’ vietato, comunque, il possesso di denaro.

2. Sono ammesse limitazioni sostenute da motivate esigenze di sicurezza, anche in relazione alla differenziazione del regime detentivo che consegue all’applicazione degli articoli 14- bis, 41- bis e 64 della legge.

3. Non è ammessa la ricezione dall’esterno di bevande alcoliche. E’ consentito l’acquisto presso lo spaccio interno e il consumo giornaliero di vino in misura non superiore a mezzo litro e di gradazione non superiore a dodici gradi o di birra in misura non superiore ad un litro. La distribuzione e il consumo di tali bevande avviene nei locali in cui si consumano i pasti. In ogni caso è vietato l’accumulo di bevande alcoliche.

4. Gli oggetti non consentiti sono ritirati dalla direzione e, salvo che costituiscano corpi di reato, sono consegnati ai detenuti e agli internati all’atto della loro dimissione. I generi e gli oggetti deperibili o ingombranti che non possono essere trattenuti in deposito presso il magazzino sono restituiti ai familiari in occasione dei colloqui ovvero spediti agli stessi a cura e spese del detenuto o dell’internato.

5. I generi e gli oggetti provenienti dall’esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari. devono essere sottoposti a controllo.

6. I detenuti e gli internati possono ricevere quattro pacchi al mese complessivamente di peso non superiore a venti chili, contenente esclusivamente generi di abbigliamento, ovvero, nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento interno, anche generi alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni in sede di controllo.

7. Gli oggetti di uso personale possono essere acquistati o ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze dell’individuo.

8. I generi alimentari, ricevuti dall’esterno o acquistati, non devono eccedere in quantità il fabbisogno di una persona.

9. Il detenuto o l’internato non può accumulare generi alimentari in quantità eccedente il suo fabbisogno settimanale.

10. Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai pacchi, agli oggetti ed ai generi destinati alle detenute madri con prole in istituto per il fabbisogno dei bambini.

Art. 15 – Cessioni fra detenuti o internati

1. La cessione e la ricezione di somme in peculio fra detenuti e internati sono vietate, salvo che si tratti di componenti dello stesso nucleo familiare.

2. E’ consentita la cessione fra detenuti e internati di oggetti di modico valore.

Art. 16 – Utilizzazione degli spazi all’aperto

1. Gli spazi all’aperto, oltre che per le finalità di cui all’art. 10 della legge, sono utilizzati per lo svolgimento di attività trattamentali e, in particolare, per attività sportive, ricreative e culturali secondo i programmi predisposti dalla direzione.

2. La permanenza all’aperto, che deve avvenire, se possibile, in spazi non interclusi fra fabbricati, deve essere assicurata per periodi adeguati anche attraverso le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico, accanto allo svolgimento delle attività trattamentali, come strumento di contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà personale.

3. La riduzione della permanenza all’aperto a non meno di un’ora al giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi brevi e disposta con provvedimento motivato del direttore dell’istituto, che viene comunicato al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza.

4. Gli spazi destinati alla permanenza all’aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.

Art. 17 – Assistenza sanitaria

1. I detenuti e gli internati usufruiscono dell’assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa.

2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonchè di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa.

3. L’assistenza sanitaria viene prestata all’interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 11 della legge.

4. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall’analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici.

5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell’opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell’istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell’art. 80 della legge.

6. L’autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per i condannati e gli internati è data dal direttore.

7. Con le medesime forme previste per la visita a proprie spese possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici negli istituti.

8. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità: dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.

9. In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell’attività fisica.

Art. 18 – Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie

1. E’ fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate alcuna forma di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.

2. I detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti al servizio sanitario nazionale, ai sensi della vigente normativa, ricevono l’assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico nel cui territorio ha sede l’istituto di assegnazione del soggetto interessato.

3. Gli enti tenuti ad erogare l’assistenza sanitaria provvedono direttamente a fornire le prestazioni previste dalle leggi vigenti nei confronti dei familiari dei detenuti e degli internati lavoratori.

Art. 19 – Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido

1. Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura.

2. E’ prestata, altresì, l’assistenza da parte di personale paramedico ostetrico.

3. L’assistenza sanitaria ai bambini, che le madri detenute o internate tengono presso di sè, è curata da professionisti specialisti in pediatria.

4. Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il personale paramedico, nonchè gli operatori in puericultura degli asili nido, sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

5. Presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini, sono organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido. Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri con i bambini non devono essere chiuse, affinchè gli stessi possano spostarsi all’interno del reparto o della sezione, con il limite di non turbare l’ordinato svolgimento della vita nei medesimi.

6. Sono assicurati ai bambini all’interno degli istituti attività ricreative e formative proprie della loro età. I bambini, inoltre, con l’intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all’esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attività predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio.

7. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato il limite di età stabilito dalla legge o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell’istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l’assistenza all’infanzia e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.

Art. 20 – Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente

1. Nei confronti dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente, salve le disposizioni di cui ai commi seguenti, devono essere attuati interventi che favoriscano la loro partecipazione a tutte le attività trattamentali e in particolare a quelle che consentano, in quanto possibile, di mantenere, migliorare o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e l’ambiente sociale, anche attraverso lo svolgimento di colloqui fuori dei limiti stabiliti dall’art. 37. Il servizio sanitario pubblico, territorialmente competente, accede all’istituto per rilevare le condizioni e le esigenze degli interessati e concordare con gli operatori penitenziari l’individuazione delle risorse esterne utili per la loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il loro successivo reinserimento sociale.

2. La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente può essere proposta, oltre che nei casi previsti dall’art. 38, anche per esigenze connesse al trattamento terapeutico, accertate dal sanitario.

3. Nella concessione dei permessi di colloquio e nelle autorizzazioni alla corrispondenza telefonica si devono terere in conto anche le esigenze di cui al comma 1.

4. I detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a giudizio dei sanitario, sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile sono ammessi al lavoro e godono di tutti i diritti relativi.

5. Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile possono essere assegnati, secondo le indicazioni sanitarie, ad attività ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale.

6. Le disposizioni concernenti la formazione delle rappresentanze previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 della legge, si applicano anche agli infermi o seminfermi di mente. Tuttavia, se fra i sorteggiati vi siano individui che, a giudizio del sanitario, per le loro condizioni psichiche non sono in grado di svolgere il compito,ilmagistratodisorveglianzadisponelaloroesclusione.Gliesclusi sono sostituiti da altri detenuti o internati nominati anch’essi per sorteggio.

7. Nei confronti degli infermi e dei seminfermi di mente, le sanzioni disciplinari si applicano solo quando, a giudizio del sanitario, esista la sufficiente capacità naturale che consenta loro coscienza dell’infrazione commessa ed adeguata percezione della sanzione conseguente.

8. Gli infermi e seminfermi in permesso, in licenza o in regime di semilibertà ricevono, ove occorra, assistenza da parte dei servizi psichiatrici pubblici degli enti locali.

9. I detenuti e internati tossicodipendenti che presentino anche infermità mentali sono seguiti in collaborazione dal servizio per le tossicodipendenze e dal servizio psichiatrico.

10. Il presente articolo, nonchè gli articoli 17, 18 e 19 si applicano fino alla completa attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

Art. 21 – Servizio di biblioteca

1. La direzione dell’istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell’istituto, nonchè la possibilità a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui è situato l’istituto stesso.

2. Nella scelta dei libri e dei periodici si deve realizzare una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società.

3. Il servizio di biblioteca è affidato, di regola, a un educatore. Il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici nonchè per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei detenuti e degli internati previsti dall’art. 12 della legge, i quali espletano le suddette attività durante il tempo libero. Si avvale altresì di uno o più detenuti scrivani, regolarmente retribuiti.

4. I rappresentanti dei detenuti o degli internati sono sorteggiati, con le modalità previste nell’art. 67, nel numero di tre o cinque, rispettivamente per gli istituti con un numero di presenti non superiore o superiore a cinquecento.

5. Nell’ambito del servizio di biblioteca, è attrezzata una sala lettura, cui vengono ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti e internati lavoratori e studenti possono frequentare la sala lettura anche in orari successivi a quelli di svolgimento dell’attività di lavoro e di studio. Il regolamento interno stabilisce le modalità e gli orari di accesso alla sala di lettura.