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Chi rilascia le attestazioni per la conversione del permesso di soggiorno? Il caso di Trento

Ricordo che la circolare citata stabiliva che la possibilità di richiedere la conversione del permesso di soggiorno, rilasciato per un motivo diverso da quelli che consentono una attività lavorativa, in p.s. per lavoro autonomo (come previsto dall’art. 39 comma 7 del Regolamento di Attuazione). Secondo la circolare citata, questa possibilità avrebbe potuto essere utilizzata soltanto dalle persone entrate in Italia prima della pubblicazione del decreto flussi avvenuta il 15 marzo 2002. Come dire che se una persona era entrata in Italia prima del decreto flussi, per turismo, senza sapere della esistenza della possibilità di conversione solo poi, per pura fatalità, una volta entrato in vigore il decreto flussi che permette la conversione, poteva avvalersi di tale possibilità. Ma se una persona arriva dall’estero dopo l’approvazione del decreto flussi, quindi munito per esempio di un permesso di soggiorno per turismo, e intende chiedere qui la conversione allora non si può…..

Questo “non si può” è stato pronunciato dalla circolare sopraccitata ma in realtà non trova assolutamente conferma nel testo del Regolamento di Attuazione all’art. 39, norma che non fa nessuna distinzione e si limita a dire che chi è regolarmente soggiornante per motivi diversi da quelli che consentono l’attività lavorativa può –se il pds è ancora in corso di validità e se c’è disponibilità di quote di lavoro autonomo– chiedere direttamente qui in Italia la conversone del pds. per esempio da turismo a lavoro autonomo. L’unica accortezza è di chiedere alla DPL la attestazione da cui risulti che sono ancora disponibili le corrispondenti quote. Abbiamo notizia che a tutt’oggi queste quote sarebbero ancora disponibili perché gli uffici del lavoro continuano a rilasciare le attestazioni finalizzate alla domanda di conversione. Ricordo che queste quote di lavoro autonomo sono state emanate con un decreto flussi del 2002 che è stato prorogato fino al 31 marzo 2003, il che è la prova evidente che le quote non sono state completamente utilizzate nell’arco dello scorso anno.

Ebbene, che non sia possibile stando qui in Italia fare la conversione credo che non possa essere ammesso perché è in palese contrasto con quanto stabilito dal Regolamento di Attuazione.
Vi è un altro quesito dove si lamenta il rifiuto alla conversione del pds per lavoro autonomo, ma questa volta si tratta di straniero in possesso di un pds per lavoro stagionale, quindi devo rilevare che qui l’Amministrazione ha ragione. La possibilità di conversione per motivi di lavoro autonomo, per quanto strana sia la formulazione della norma, è prevista solo nei confronti di chi possiede un pds che non consente lo svolgimento di attività lavorativa. Ecco che chi è arrivato in Italia e ha ottenuto un pds per lavoro stagionale non rientra nell’applicazione della norma sulla conversione, in quanto non è titolare di un soggiorno che non consente attività lavorativa.