Il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato prima dell’entrata in vigore del D.L 20/2023 – contrariamente a quanto sostenuto dalle circolari del Ministero dell’Interno – è convertibile in permesso per motivi di lavoro in applicazione della disciplina transitoria ai sensi dell’art. 7 c. 2 D.L n. 20/2023.
Con sentenza n. 793 del 15.03.2024 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto da un cittadino straniero per l’annullamento del provvedimento con il quale la Questura di Milano aveva rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Ritiene il collegio che la tesi dell’Amministrazione, secondo cui l’entrata in vigore del D.L n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, avrebbe abrogato la possibilità di convertire i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati dopo il 4 maggio 2023, non sia condivisibile, in quanto non considera la disciplina transitoria contenuta nell’art. 7 c. 2.
Invero, il comma 2 dell’art. 7 in parola stabilisce che, per le istanze presentate fino alla data dell’entrata in vigore del decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la normativa previgente.
Si ringrazia lo Studio Legale Bacab per la segnalazione e il commento.