Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Progetto di Legge Nazionale N. 4

Interventi per favorire l’assistenza familiare

Consiglio regionale
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IX LEGISLATURA – ATTI CONSILIARI – PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

PROGETTO DI LEGGE NAZIONALE N. 4

Presentato dai consiglieri
Molinaro, Blasoni, Colussi, Alzetta, Canciani, Di Natale, Fasan, Lupieri, Menosso, Ritossa, Salvador, Zorzini

ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto regionale

Interventi per favorire l’assistenza familiare

Presentato il 1° ottobre 2004

Signor Presidente, egregi colleghi,

come noto, l’attività di assistenza familiare in Italia, in questi ultimi anni, è stata caratterizzata da una diffusa presenza di donne extracomunitarie provenienti da molti paesi dell’est europeo, della regione balcanica e dei territori dell’ex Unione Sovietica. Si stima che le donne straniere presenti oggi in Italia per svolgere tale attività lavorativa siano circa 400.000. Si tratta quindi di un fenomeno con un significativo rilievo sociale, che è stato interessato dall’applicazione delle più recenti disposizioni legislative nazionali, la legge 30 luglio 2002, n. 189, ed il decreto legge 9 settembre 2004, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, relative all’emersione del lavoro irregolare nelle famiglie e nelle imprese private prestato da lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno. Per beneficiare di tali norme sono state presentate ai competenti Uffici territoriali del Governo ben 679.000 domande di regolarizzazione.

Il fenomeno assume poi particolare rilevanza dal punto di vista del sistema dei servizi sociali poiché le donne extracomunitarie assicurano prestazioni lavorative che, per le loro caratteristiche e per le modalità di svolgimento temporale, non vedono, in genere, la disponibilità di donne italiane. Si tratta, quindi, di risorse umane importanti e talvolta indispensabili per il mantenimento dei livelli di assistenza, in particolare di quelli per le persone non autosufficienti.

Per tale ragione, numerose sono state le iniziative di Regioni (Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Friuli Venezia Giulia), di Province e Comuni (Reggio Emilia, Parma, Arezzo, Roma, Siena etc) per assicurare un organico inserimento di tali attività nella rete locale dei servizi, con interventi finalizzati all’acquisizione delle necessarie capacità linguistiche e delle elementari abilità per un’assistenza continua alle persone. Non mancano, per tali finalità, neppure le iniziative formative effettuate, nell’ambito di rapporti e cooperazioni internazionali, direttamente nei Paesi di origine delle donne.

Tali iniziative, che rientrano appieno nell’ambito delle potestà di cui sono titolari le Regioni e le Autonomie locali, risultano opportune anche per evitare, in particolare, che le donne richiedenti la regolarizzazione manifestino, subito dopo averla ottenuta, l’intendimento di svolgere altre attività lavorative, con un impegno orario meno pesante, facendo così venir meno preziosi supporti assistenziali, non sostituibili in genere dalle strutture residenziali di accoglienza.

In tali situazioni, si sono molto spesso registrati fenomeni di reperimento ulteriore di risorse umane extracomunitarie, ottenute mediante canali d’ingresso non ufficiali nel nostro Paese e con una necessitata complicità delle famiglie, in netto contrasto con tutte le norme relative all’emersione delle irregolarità poste in essere dal legislatore nazionale.

Quanto più sopra illustrato, può ritenersi oggi una situazione generalizzata, anche se, per la sua natura, con una quantificazione incerta numericamente. Essa non è superabile senza un adeguato intervento legislativo che nel contempo consenta una ulteriore e trasparente regolarizzazione delle presenze irregolari, stimabile in qualche decina di migliaia di casi, e ponga in essere ulteriori strumenti per il governo del fenomeno stesso nell’ambito dei flussi di accesso.

Rendere, poi, il peso economico dell’assistenza familiare meno oneroso per le famiglie, con la deducibilità delle spese per gli oneri previdenziali e assistenziali, sarebbe un intervento oltremodo opportuno in quanto azione che favorirebbe indirettamente l’emersione del lavoro irregolare.

Tali finalità sono perseguibili soltanto con specifiche norme di legge ovvero con atti aventi valore di legge, da assumersi da parte del Governo, che si propone di promuovere e sollecitare con l‘approvazione del presente progetto di legge elaborato ai sensi dell’articolo 26, comma primo, dello Statuto.

Con l’articolo 1 viene fissato un nuovo termine per la presentazione delle dichiarazioni di emersione del lavoro irregolare secondo le procedure già previste dall’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di immigrazione ed asilo. La norma novella testualmente il comma 1 di tale articolo e trattasi di contenuto peculiare di legge ordinaria.

Con l’articolo 2 si intende promuovere la modificazione dell’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente la disciplina dell’immigrazione, con l’introduzione di una ulteriore fattispecie di ingresso per lavoro nel nostro Paese in deroga alle quote previste dalla medesima normativa. Il personale da impegnare in attività di assistenza, beneficiario di tale possibilità, deve aver seguito una specifica attività di formazione nel Paese di origine. Per tali lavoratori viene prevista la medesima disciplina oggi in vigore per gli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private, possibilità aggiunta dal comma 1 dell’articolo 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

Con l’articolo 3, invece, si intende promuovere la modificazione dell’articolo 10 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, “Testo unico delle imposte sui redditi”. Si propone di introdurre la totale deducibilità dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti all’assistenza a domicilio in favore di persone anziane o disabili in condizione di non autosufficienza o di ridotta autosufficienza. Il beneficio opera in favore delle persone obbligate di cui all’articolo 433 del Codice Civile, se fiscalmente a carico. Le spese sostenute devono essere relative a personale qualificato. La disposizione attualmente in vigore prevede la deduzione sino ad un importo annuo massimo di circa 1.800 euro.
MOLINARO
BLASONI
COLUSSI
ALZETTA
CANCIANI
DI NATALE
FASAN
LUPIERI
MENOSSO
RITOSSA
SALVADOR
ZORZINI
Art. 1
Riapertura dei termini per la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare

1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze persone di origine extracomunitaria, adibendole ad attività di assistenza a favore di anziani o disabili in situazione di non autosufficienza o di ridotta autosufficienza, a rischio di istituzionalizzazione, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica della normativa in materia di immigrazione e di asilo).

2. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione è allegata la certificazione medica della situazione di non autosufficienza o di ridotta autosufficienza.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo trova applicazione l’articolo 33 della legge 189/2002.

Art. 2
Ingresso per attività di assistenza familiare

1. Dopo la lettera r bis) del comma 1 dell’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero) è aggiunta la seguente:

“r ter) personale da impiegare in attività di assistenza a favore di anziani o disabili in situazione di non autosufficienza o di ridotta autosufficienza, a rischio di istituzionalizzazione, accertata dalle autorità mediche competenti, che abbiano seguito una specifica attività di formazione nel Paese d’origine”.

Art. 3
Deducibilità degli oneri previdenziali e assistenziali connessi all’attività di assistenza familiare

1. Al comma 2 dell’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), le parole: “e all’assistenza personale o familiare” sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 è inserito il seguente:

“2 bis. Sono interamente deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all’attività di assistenza a domicilio a favore di persone anziane o disabili in situazione di non autosufficienza o di ridotta autosufficienza, a rischio di istituzionalizzazione, accertata dalle autorità mediche competenti. Tale disposizione si applica anche relativamente alle persone di cui all’articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Gli addetti all’attività di assistenza devono avere frequentato appositi programmi di formazione, organizzati anche a livello locale.”.

TESTI NOTIZIALI

Nota all’articolo 1
– L’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”, è il seguente:

Art. 33
Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d’opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall’articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall’articolo 6 della presente legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l’ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell’organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l’archiviazione del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonchè le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l’equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d’opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all’espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Nota all’articolo 2
L’articolo 27 del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero”, è il seguente:

Art. 27
Ingresso per lavoro in casi particolari (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell’ambito delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a. dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea;
b. lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c. professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un’attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d. traduttori e interpreti;
e. collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f. persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato;
g. lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h. lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
i. lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l. lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
m. personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n. ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o. artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p. stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q. giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r. persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”;
r. -bis infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall’ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza.
L’autorizzazione é rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tra mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal presenta comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.
4. Il regolamento di cui all’articolo 1 contiene altresì norme per l’attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all’ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L’ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri, non appartenenti all’Unione europea, é disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5. -bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

Note all’articolo 3
– L’articolo 10 del DPR 22 dicembre 1987, n. 917, “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, è il seguente:

Art. 10 – Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari.
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell’articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di 2 milioni di lire, a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all’articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all’articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all’articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all’importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l’imposta di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. […]. Sono pertinenze le cose immobili di cui all’articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.

– L’articolo 433 del Codice Civile è il seguente:
Art. 433 Persone obbligate
All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.