Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

G. U. n. 237 dell'11 ottobre 2007

Decreto del Ministero della Solidarietà Sociale 16 luglio 2007

Fissazione del contingente di ingressi di cittadini stranieri per corsi di formazione

Il MINISTRO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL’INTERNO

e con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

[…].

DECRETA
Art. 1
1. Per l’anno 2007 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti
previsti per il rilascio del visto di studio è determinato, ai sensi dell’articolo 44-bis, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, in:
a) 5.000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di
durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 5, del D.P.R. n.
394/99, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell’articolo
142, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e d’orientamento promossi
dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un
percorso di formazione professionale.
Art. 2
1. Le quote di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), sono ripartite tra le Regioni e Province
Autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto verrà trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 16 luglio 2007
Il Ministro della solidarietà sociale
Ferrero
Il Ministro dell’Interno
Amato
Il Ministro degli Affari Esteri
D’Alema
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2007
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6,
foglio n. 237

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