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Il Tribunale di Brescia riconosce l’indennità di maternità per lavoratrici straniere atipiche anche in assenza del permesso di lungo periodo

Ordinanza del Tribunale di Brescia del 05 ottobre 2015, da Asgi.it

L’indennità di maternità per lavori atipici e discontinui ex art. 75 D.lgs 151/01 – benché prevista da detta norma per le sole straniere titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo – compete anche alle straniere con permesso ordinario, perché costituisce provvidenza destinata al sostentamento della persona e a garantire condizioni accettabili di vita; ciò in quanto la limitazione prevista dalla legge è in contrasto con gli artt. 14 CEDU e 21 Carta dei diritti e dette norme devono ritenersi direttamente applicabili nel nostro ordinamento nei rapporti verticali, a seguito della entrata in vigore dell’art. 6 TFUE come modificato dal Trattato di Lisbona. Il mancato riconoscimento di detta indennità, espressamente motivato con la assenza del permesso di lungo periodo, costituisce discriminazione da parte dell’INPS, senza che sia necessario indagare sulla sussistenza di ulteriori requisiti ove contestata solo in sede di giudizio.

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Tribunale Brescia, ordinanza del 5 ottobre 2015, est. Pipponzi, XXX (avv. Guariso e Neri) c. INPS (avv. Roberto Maio)

Il commento dal sito dell’ASGI

Secondo i giudici la prestazione deve attenersi al divieto di discriminazione per nazionalità previsto dall’art. 14 CEDU e dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali.

In una delle poche pronunce relative all’indennità di maternità riservata alle lavoratrici straniere che, avendo lavorato in modo discontinuo, sono prive dei requisiti per ottenere l’indennità ordinaria (ex art. 75 Dlgs 151/01), il Tribunale di Brescia ha ritenuto che, sulla scorta dei noti precedenti della Corte Costituzionale relativi alle prestazioni di invalidità per gli stranieri, la prestazione in questione vada ricondotta nell’ambito delle prestazioni volte a garantire “condizioni di vita accettabili” e che come tale sia soggetta al divieto di discriminazione per nazionalità di cui all’art. 14 CEDU e dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali.

A differenza di quella prevista dall’art. 74 Dlgs 151/01 (indennità di maternità di base, di competenza comunale, riservata alle lavoratrici prive di qualsiasi versamento contributivo) quella prevista dall’art. 75, di importo leggermente superiore, è pagata direttamente dall’INPS e compete alle lavoratrici che, avendo lavorato in modo discontinuo, sono prive dei requisiti per ottenere l’indennità ordinaria (aver cessato un lavoro subordinato da non più di 60 giorni o avere diritto alla NASPI).

Anche per questa indennità, l’art. 75 Dlgs 151/01 prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria mentre, per cittadini di paesi extra UE, la titolarità del permesso di lungo periodo.

L’ordinanza del Tribunale di Brescia risulta particolarmente rilevante in quanto si differenzia da altre che pure avevano già riconosciuto l’analoga indennità ex art. 74 Dlgs 151/01 a cittadine straniere prive del permesso di lungo periodo (cfr. per tutte Tribunale Alessandria, 4 agosto 2015) sulla base della direttiva 2011/98.

Infatti, per il Tribunale di Brescia il diritto di non discriminazione deriva dalle predette norme di diritto internazionale e comunitario, le quali, in materia di sicurezza sociale, hanno applicazione diretta nei rapporti verticali con conseguente garanzia della parità di trattamento tra cittadini e stranieri e conseguente disapplicazione delle norme nazionali contrastanti. Analogo percorso argomentativo si rinviene nelle precedenti pronunce del Tribunale di Monza e della Corte di Appello del Tribunale di Milano.

Da segnalare anche che il Tribunale ha ritenuto di non considerare l’eccezione dell’INPS che, pur avendo respinto la domanda amministrativa motivando esclusivamente sulla base della carenza del titolo di soggiorno, aveva poi argomentato in giudizio anche in ordine alla carenza del requisito contributivo che l’art. 75 richiede. Il Tribunale non ha ritenuto ammissibile, nell’ambito del giudizio antidiscriminatorio, questa radicale modifica della motivazione del diniego.