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Protezione internazionale: la Questura deve ricevere la richiesta di asilo, non valutarla

La Questura di Milano continua a limitare l’accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale

Foto di Milanoinmovimento.com

A distanza di un anno dalla prima denuncia in tal senso da parte di diverse associazioni, si segnala come la Questura di Milano continui illegittimamente a limitare l’accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

Risulta infatti come anche a cittadini stranieri già accolti in strutture di accoglienza del territorio e convocati in Questura per il fotosegnalamento venga fatto compilare il cd. “foglio notizie”, al fine di far dichiarare alla persona i motivi dell’arrivo in Italia e di valutare, in modo del tutto arbitrario, chi può accedere alla procedura e chi invece, ritenuto un migrante economico, deve essere allontanato dal territorio nazionale tramite notifica di un provvedimento di espulsione.

È già stato evidenziato come tale prassi sia del tutto illegittima risultando chiara, in base alla normativa vigente, la ripartizione delle competenze tra Questure e Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Ed infatti, in base all’art. 3 D. Lgs. 25/08, le Questure, così come gli uffici di polizia di frontiera, sono competenti unicamente a ricevere la domanda di protezione internazionale e a redigere il verbale delle dichiarazioni del richiedente di cui all’art. 26 D. Lgs. 25/08.

Compete invece alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (e solo alle stesse) l’esame della domanda di protezione internazionale.

Nessuna disposizione di legge consente quindi alle Questure di procedere ad una valutazione dell’ammissibilità della domanda di protezione internazionale.

L’illegittimità di tale prassi risulta ancora più chiara se applicata a persone accolte nei centri di accoglienza facenti parte del sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale di cui agli artt. 8 e seguenti del D. Lgs. 142/2015, i quali, identificati allo sbarco, hanno evidentemente già manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale.
In ogni caso, occorre ricordare come sulle Questure ricadano obblighi informativi (artt. 10 e 10bis D. Lgs. 25/08) e richiamare che i principi fondamentali e le garanzie poste dalla legge a tutela del richiedente asilo, ivi incluso il diritto di rimanere nel territorio dello Stato di cui all’art. 7 c. 1 D. Lgs. 25/08, debbano essere garantiti in ogni fase della procedura.

Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)
Avvocati Per Niente Onlus (APN)
Diaconia Valdese
Naga