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Richiesta di protezione internazionale dopo il provvedimento di espulsione: il caso di un richiedente asilo del Niger

Giudice di Pace di Venezia, ordinanza del 27 novembre 2018

Il Giudice di Pace di Venezia fa proprio l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, fino alla comunicazione della decisione della domanda di protezione internazionale, sebbene nella forma del riesame, nessun provvedimento espulsivo può essere legittimamente adottato nei confronti del richiedente asilo, quand’anche l’istanza sia stata presentata dopo l’emissione del provvedimento di espulsione (cfr Cass. VI civ. 19819/2018).

Con tale pronuncia il Giudice di Pace di Venezia ha dato seguito all’ordinanza con la quale la Corte di Cassazione (Cass., VI sez civ., ord. N. 10205/2017) aveva cassato il provvedimento del Giudice di Pace di Venezia precedentemente assunto: il Giudice di Pace aveva infatti erroneamente dichiarato nullo, perché considerato tardivo il ricorso proposto, in quanto faceva decorrere i termini per la proposizione dello stesso non già dalla notifica del provvedimento prefettizio, bensì dalla scadenza del termine previsto dal provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato emanato dal Questore.

Inoltre, il Giudice considerava il ricorrente automaticamente non meritevole di accoglienza, stante una valutazione di pericolosità sociale legata ad un unico precedente penale in materia di stupefacenti in ragione del quale era stata altresì revocata la protezione umanitaria, originariamente concessa al ricorrente. Con l’ordinanza di rinvio, la Corte di Cassazione ha dichiarato la tempestività del ricorso e disposto un nuovo esame nel merito della domanda.
A seguito della riassunzione, il Giudice di Pace, considerata la richiesta di protezione internazionale, annulla i provvedimenti impugnati.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 10205 del 26 aprile 2017
Giudice di Pace di Venezia, ordinanza del 27 novembre 18