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L’istanza di sospensiva è giustificata dai maltrattamenti subiti in Libia

Tribunale di Napoli, decreto del 26 novembre 2020

I trascorsi nel paese di origine ed in Libia (nel caso di specie riferito ai maltrattamenti subiti durante la prigionia), giustificano l’accoglimento dell’istanza di sospensiva nella procedura riguardante il ricorrente proveniente dal Senegal rigettato dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta per manifesta infondatezza in quanto proveniente da paese considerato sicuro.

Nel caso in oggetto, il ricorrente, proveniente dal Senegal, è stato esaminato in via prioritaria con procedura accelerata in quanto proveniente da un paese di origine sicuro ricevendo un rigetto per manifesta infondatezza.

In sede di impugnazione emergevano maggiori dettagli riguardo la sua vicenda personale e soprattutto in riferimento alle torture subite in Libia. I segni riportati ancora sul corpo venivano accertati anche da visita medica.

Pertanto, il Giudice del Tribunale di Napoli, osservando che con il ricorso il ricorrente ha replicato in modo circostanziato alla decisione adottata dalla p.a, aggiungendo particolari non dedotti in sede di audizione amministrativa, riguardanti i suoi trascorsi nel paese di origine ed in Libia, ha accolto l’istanza di sospensione ritenendo anche che tali elementi potrebbero influire sulla decisione anche alla luce dell’entrata in vigore delle modificazioni introdotte dal dl 130/2020.

Si ringrazia la dott.ssa Martina Stefanile per aver contribuito alla redazione dell’atto.

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Tribunale di Napoli, decreto del 26 novembre 2020