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Emersione 2020 – Provvedimento di rigetto ma l’ITL non ha considerato che la società può svolgere 2 attività avendo 2 codici ATECO

T.A.R. per la Puglia, ordinanza n. 491 del 27 ottobre 2022

Photo credit: Giovanna Dimitolo

Il caso di un cittadino del Marocco che unitamente al suo datore di lavoro ha fatto accesso alla domanda di emersione oltre due anni fa: orbene, in data 06.08.2020 il datore di lavoro, rappresentante legale della società, inviava in favore del ricorrente l’istanza ai sensi dell’art. 103, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, per i settori di attività di cui al comma 3 – lettera a) del medesimo articolo (agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse) – Modello EM-SUB.

Visto il silenzio perdurante del SUI il ricorrente si rivolgeva al suo legale per essere seguito nell’iter procedimentale dell’emersione.

Solo in data 29.06.2022, veniva convocato unitamente al proprio legale presso il S.U.I. di Bari, credendo di ottenere la convocazione per la sottoscrizione del contratto di lavoro con il datore di lavoro, invece, gli veniva consegnato a mani il provvedimento di rigetto, senza relata di notifica nonostante da lui sottoscritta, con la seguente motivazione “Visto il parere non favorevole all’accoglimento dell’istanza espresso dall’Ispettorato Territoriale del lavoro (ITL), per il seguente motivo: “Dalla visura camerale risulta che l’attività dell’azienda e commercio all’ingrosso di materiali per rivestimento”.

In pari data, il ricorrente, conferiva mandato ad impugnare il provvedimento al sottoscritto difensore, affidando il ricorso a questi motivi di censura:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 103, comma 1, Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020 n.77, e dell’art. 9 comma 4 del D.M. 27 maggio 2020.
Difetto di istruttoria. Nella domanda di emersione, nel riquadro “Dati della ditta del richiedente” ha espressamente indicato, quale attività esercitata, il codice ATECO 01.13.10 – Coltivazione di ortaggi in piena aria e, conseguentemente, ha formulato nel riquadro “Proposta di contratto di soggiorno …” un contratto di categoria “Agricoltura – contoterzismo – operaio a tempo indeterminato”.
Il SUI, basandosi esclusivamente sul non corretto parere del ITL, non ha considerato che la società può svolgere due attività essendo in possesso di due codici ATECO:

  • il primo codice 46.73.22 – Commercio all’ingrosso di altri materiali per rivestimenti;
  • il secondo codice 01.13.10 – Coltivazione di ortaggi in piena aria“.

Tanto emerge chiaramente dalla visura ordinaria della società che si depositava al Tar.

Sarebbe bastato estrarre una semplice visura camerale dal registro delle imprese per rendersi conto che la società, in qualità di datore di lavoro, svolge l’attività per la quale ha correttamente assunto il ricorrente.

Il Tar a seguito della discussione in camera di consiglio con ordinanza sospensiva in commento statuiva quanto segue: “(…) la domanda di emersione è stata respinta sulla base del parere sfavorevole del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro che recita: dalla visura camerale risulta che l’attività dell’azienda è commercio all’ingrosso di materiali per rivestimento. La richiesta di manodopera è per attività agricola.
Ritenuto che: il ricorso, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, appare fondato in ragione del fatto che la domanda di emersione è stata avanzata dal sig. (…) coerentemente alla natura dell’attività svolta dalla propria azienda, che possiede anche il codice ATECO 01.13.10 – Coltivazione di ortaggi in piena aria, così come risulta da visura ordinaria della società;
pure sussistente è il periculum in mora, che risiede nel fatto che il ricorrente, senza il titolo di soggiorno, non può svolgere regolare attività lavorativa ed è inoltre esposto al rischio di essere colpito da decreto di espulsione
“.

Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.