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Rilascio Pds per protezione speciale: non si può espellere chi si troverebbe coinvolto in violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani

Tribunale di Catanzaro, decreto del 10 ottobre 2022

Photo credit: Federico Tisa

Il ricorrente, proveniente dal Mali, dopo aver presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari alla Questura di Crotone, si era stabilito nella tendopoli di San Ferdinando e con il supporto dello Sportello Soumaila Sacko di USB aveva presentato osservazioni al parere negativo della Commissione e al successivo preavviso di rigetto della Questura.

Nonostante le dettagliate memorie presentate, la Questura di Crotone aveva rigettato la richiesta e, nelle more, il ricorrente aveva ricevuto anche un decreto di espulsione a Torino, dove si era trasferito per la raccolta nelle campagne di Saluzzo.

Pertanto veniva proposto al Tribunale di Catanzaro ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo della protezione umanitaria del Questore di Crotone sulla base della carenza di motivazione del provvedimento e del precedente parere della Commissione di Crotone, dell’erronea applicazione del Decreto Salvini in un procedimento aperto precedentemente alla sua entrata in vigore a della mancata valutazione delle condizioni personali del richiedente nonché della situazione del paese d’origine.

Dopo aver ripercorso brevemente gli ultimi avvenimenti che hanno interessato il Mali, il Tribunale ha ritenuto “pienamente sussistenti i presupposti per il rinnovo posto che non sono ammessi il respingimento o l’espulsione di chi si troverebbe coinvolto in violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani quali quelle che connotano la situazione del Mali per l’assenza di un quadro politico stabile e violenze diffuse anche verso la popolazione civile“.

La storia di questa persona rappresenta l’emblema del sistema della protezione internazionale in Italia: un procedimento amministrativo concluso con un rigetto, un decreto di espulsione ed un ricorso al tribunale hanno di fatto comportato un enorme pregiudizio per i più basilari diritti del ricorrente, obbligato per anni e fino alla definizione del giudizio all’invisibilità, per poi vedere nuovamente riconosciuta una qualche forma di tutela sulla base di un diritto che, di fatto, non avrebbe mai dovuto perdere.

Si ringrazia l’avv. Santino Piccoli per la segnalazione e il commento.


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