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Diniego di cittadinanza italiana a causa di precedenti penali: in realtà erano inesistenti per infondatezza della notizia di reato

T.A.R. per il Lazio, sentenza 10831 dell'1 agosto 2022

Foto di Italiani senza cittadinanza - pagina Fb

Il TAR Lazio affronta la questione di diniego di cittadinanza italiana per naturalizzazione a causa dell’esistenza di precedenti penali. Nel caso posto all’esame dei giudici capitolini i precedenti penali del ricorrente erano in realtà inesistenti in quanto archiviati per infondatezza della notizia di reato prima della presentazione della domanda di cittadinanza da parte dell’interessato.

Con la suindicata sentenza il Collegio ha quindi annullato il provvedimento di diniego della cittadinanza, esprimendosi sia sull’istituto dell’archiviazione ex art.408 c.p.p. sia sulla necessità per l’amministrazione di svolgere un’istruttoria adeguata e di fornire una motivazione sufficiente nel provvedimento di diniego della cittadinanza.

Afferma il TAR: “L’archiviazione, peraltro, era già intervenuta non solo alla data dell’adozione del provvedimento ma anche prima, all’atto della presentazione della stessa domanda di cittadinanza, ne deriva che, visto che al momento dell’apertura dell’istruttoria, preordinata alla raccolta di tutti gli elementi utili, positivi e negativi, per una valutazione della posizione dell’aspirante cittadino e una verifica della sua meritevolezza alla concessione dello status, era già stata accertata dalla competente autorità giudiziaria l’infondatezza della notizia di reato, questa non sarebbe dovuta entrare nel novero degli elementi complessivi sul conto del richiedente, salvo sorreggere con specifiche ragioni di fatto e giuridiche connesse ad una concreta una scelta di segno diverso […]”.

Pertanto, la notizia di reato a carico del ricorrente è stata dalla P.A. “irragionevolmente assurta a elemento ostativo all’accoglimento della domanda”.

Il Collegio ha quindi definito l’istruttoria condotta dalla P.A. “lacunosa” e “non puntuale” e ha ritenuto il provvedimento di rigetto non supportato da una motivazione sufficiente, non essendo possibile ravvisare dietro alla decisione di rigetto della domanda di cittadinanza presentata dall’interessato “un’attenta e scrupolosa valutazione da parte dell’autorità procedente di tutto quel complesso degli specifici elementi rilevanti nel caso concreto, al fine di esprimere un giudizio sull’effettiva assimilazione dei valori fondamentali su cui si regge la comunità di cui il richiedente aspira a far parte, nonché di formulare una valutazione prognostica sull’inserimento dello stesso nella medesima comunità”.

Sulla base di siffatte argomentazioni, il TAR Lazio ha disposto l’annullamento del provvedimento di diniego, non avendo l’Amministrazione valutato correttamente tutti i fatti occorsi e non essendo chiaro il percorso logico-giuridico dalla stessa seguito.

Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento.