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Alloggi popolari e requisito di lungo-residenza: anche la legge della Regione Marche è incostituzionale

Corte costituzionale, sentenza n. 45 del 17 luglio 2023

La Corte costituzionale, con sentenza n. 45/2023 del 17.07.2023, ha dichiarato incostituzionale la legge n. 36/2005 della Regione Marche che prevedeva un requisito di almeno cinque anni di residenza continuativa nella regione per accedere alle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari.

La pronuncia richiama la sentenza n. 44/2020, frutto di un ricorso promosso dall’ASGI contro un analogo requisito presente nella legge regionale ERP della Lombardia, rispetto alla quale la Corte rileva un’”assoluta sovrapponibilità della fattispecie normativa“. La Corte pertanto, confermando quanto già affermato anche con riferimento alla l.r. Liguria con la sentenza n. 77/2023, ha dichiarato il requisito di lungo-residenza contrario ai principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall’art. 3 della Costituzione.

Lo smantellamento dei requisiti discriminatori è, tuttavia, incompleto: nonostante la norma marchigiana richiedesse di “avere la residenza o prestare attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi”, il giudice remittente non ha sollevato la questione di legittimità relativamente al requisito “di lavoro” poiché non rilevante per il ricorrente. La Corte, pur evidenziando di aver già dichiarato l’incostituzionalità del requisito di attività lavorativa pregressa nella sentenza n. 44, si è pronunciata sul solo requisito di residenza.

Il requisito dello svolgimento di un’attività lavorativa è peraltro previsto dallo stesso art. 40 co. 6 del TUI secondo cui: “Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione”.

La giurisprudenza costituzionale è ormai consolidata, eppure le Regioni si ostinano a non allinearvisi, costringendo singole persone (come nel caso delle Marche) e associazioni – come ASGI – a proporre azioni giudiziarie contro norme identiche: a maggio 2023 il Tribunale di Padova ha rinviato alla Corte costituzionale la legge regionale del Veneto sulle case popolari contenente un requisito di residenza di 5 anni, mentre è pendente davanti al Tribunale di Torino un ricorso in cui ASGI ha chiesto al giudice di sollevare la questione di illegittimità costituzionale relativamente al requisito di residenza o attività lavorativa di 5 anni previsto dalla Legge ERP piemontese.

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )