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Sospensiva del diniego a domanda di asilo considerata infondata: occorre una valutazione nel merito anche per i cd “paesi sicuri”

Tribunale di Bologna, decreto del 18 settembre 2023

Il Tribunale di Bologna sospende il provvedimento della Commissione Territoriale bolognese che ha dichiarato manifestamente infondata la domanda di un richiedente asilo tunisino nonostante la valutazione nel merito e la sua vita privata in Italia, oltre che per la generale situazione della Tunisia, Paese che non può essere considerato sicuro. 

Il caso è emblematico in quanto il ragazzo, arrivato a Lampedusa, è stato trasferito a Bologna il 27.12.2022 in qualità di richiedente asilo e in data 27.12.2022 il coordinamento del Cas Mattei ha comunicato a Questura e Prefettura di aver preso in carico il ragazzo quale richiedente asilo. Ciononostante fino al 01.02.2023 lui non ha mai potuto accedere alla Questura per formalizzare la sua domanda d’asilo. 

Poi l’1.02.2023 ha subito un controllo di polizia, a seguito del quale è risultato privo di documenti di soggiorno, nonostante avesse con sé il badge del Centro Mattei che attestava il suo status di r.a. Si è visto quindi notificare decreto di espulsione e contestuale ordine di trattenimento presso il CPR di Gradisca. Solo dinanzi al Giudice di Pace di Gorizia in sede di convalida del trattenimento in data 7.02.2023 ha potuto formalizzare la sua domanda di asilo. La domanda è stata formalizzata in applicazione della procedura accelerata vista la sua provenienza di paese d’origine sicuro. Poi la Questura di Gorizia ha dichiarato la sua domanda pretestuosa in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’espulsione, per cui ha disposto il trattenimento ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 presso il CPR di Gorizia Gradisca d’Isonzo per sessanta giorni. E poi il Tribunale di Trieste il 10.02.2023 ha disposto la non convalida del trattenimento ed il richiedente è rientrato a Bologna ed è stato riaccolto presso il Cas Mattei. 

E questo non è bastato. La CT bolognese si è degnata di convocarlo in audizione solo il 23.02 (a distanza di 17 giorni dal C3), svolgendo un’audizione sbrigativa dalla quale emerge chiaramente che la decisione era presa a priori e che l’audizione fosse solo un atto formale e il giorno dopo ha già deciso dichiarando la sua domanda manifestamente infondata sulla base della sua provenienza da un paese di origine sicura. Nel provvedimento di diniego la CT però ha svolto una vera e propria valutazione nel merito, contestando punto per punto il suo racconto, che tra l’altro (e non di poco conto) si riferisce a violenza domestica da parte del padre per anni subita ed assistita in Tunisia.

Il Tribunale di Bologna infatti si è soffermato su questo punto e non sui termini della procedura accelerata e poi anche sulla sua vita privata in Italia visto che in seguito all’audizione, e considerato che la decisione del 24.02 gli è stata notificata solo il 31.08, lui ha intrapreso un notevole percorso di integrazione sul territorio bolognese, dedicandosi allo studio dell’italiano, attività sportiva e trovando pure un buon lavoro. 

Ultimo punto che avevo indicato nel ricorso e che il Tribunale ha ripreso è anche la generale situazione della Tunisia per non considerare tale paese come sicuro per la situazione personale del richiedente. 

Qui invece la decisione del Tribunale di Trieste che non ha convalidato il suo trattenimento presso il CPR di Gradisca di Isonzo, visto che emergevano forti dubbi che lui in data 01.02. era richiedente asilo in quanto da oltre un mese prima era in carico al Cas bolognese.  

Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento.

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