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Protezione speciale – Valorizzato durante e dopo lo sconto della pena di reclusione il percorso di integrazione socio-lavorativa

Tribunale di Venezia, decreto del 23 novembre 2023

Il Tribunale di Venezia riconosce ad un cittadino nigeriano la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, valorizzando il percorso di integrazione socio-lavorativa, nonostante agli atti risulti una condanna per il reato di vendita illecita di stupefacenti (art. 73 co. 1 DPR 309/90), delitto definito ostativo dall’art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/98.

Il Collegio ha sottolineato come l’allontanamento dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, considerando che manca dal suo Paese dal 2008 e che verrebbe interrotto il percorso positivo di integrazione avviato durante e dopo lo sconto della pena della reclusione.

Inoltre, il ricorrente non costituisce attualmente e in concreto un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale in quanto il reato risale nel tempo, la pena è stata scontata, beneficando altresì della misura premiale di liberazione anticipata e non risulta la commissione di altri reati.

Il Tribunale afferma il principio, più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, per cui la valutazione della pericolosità sociale non può limitarsi alla valutazione dei precedenti penali, ma deve compiere un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il giudizio anche all’esame della personalità del richiedente, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali (Cass. 29148/2020). Infatti, non opera nessun automatismo ostativo al rilascio del permesso e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale (Cass. 23597/2023).

Si ringrazia l’avv. Chiara Pernechele per la segnalazione e il commento.


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