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Protezione internazionale – Il rispetto dei termini di 30 giorni per l’impugnazione dell’ordinanza di rigetto di primo grado si calcolano dalla notifica dell’atto di citazione in appello e non dal deposito in cancelleria

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17420/17 del 13 luglio 2017

Pubblichiamo l’ordinanza n. 17420 del 05.05.17 e depositata il 13.07.17 con la quale la Corte di Cassazione, VI sezione civile, ha accolto il ricorso in Cassazione in merito alla questione della tempestività dell’appello introdotto con citazione in materia di protezione internazionale.

Il ricorso è stato proposto in cassazione dall’avv. Ilda Hasanbelliu e dal suo collega avv. Andrea Volpini su un unico motivo di ricorso, avendo la Corte di appello di Roma dichiarato inammissibile l’appello introdotto nella forma di citazione perché depositato fuori termine (trenta giorni), a seguito della novella legislativa del d.lgs. n. 142/2015 che ha modificato l’art. 19, d.lgs. n. 150/2011.

La novella legislativa del 2015 introduce la definizione nel termine di sei mesi dei procedimento in materia di protezione internazionale e, per tutti e tre i gradi, usando il legislatore la locuzione “ricorso” quando chiede che anche in fase di impugnazione in secondo grado avverso l’ordinanza di rigetto di primo grado, la fase del giudizio di appello sia definito entro i sei mesi dal deposito del “ricorso”.
Tale locuzione “ricorso” e non “appello” è stata interpretata dalla Corte di appello di Roma, quarta sezione, quale mezzo di impugnazione individuato dal legislatore e, quindi, richiesto il deposito entro il termine di giorni trenta e non come prevede la normativa processuale civile, atto di citazione notificato entro i trenta giorni e deposito dell’appello entro i dieci giorni successivi, secondo l’orientamento ormai consolidato per le impugnazioni delle ordinanze definite con il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.

L’ordinanza accoglie quest’ultima tesi e definisce, sposando la tesi giurisprudenziale consolidata, che la proposizione dell’impugnazione è l’atto di citazione e il rispetto dei termini di giorni 30 per la impugnazione si calcolano dalla notifica dell’atto di appello e non dal deposito in cancelleria.
Ora si ritorna in Corte di appello, a ricordare ancora una volta l’importanza dell’appello in materia di protezione internazionale.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 17420/17 del 13 luglio 2017