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Pds studio – Come intraprendere nuovi studi universitari sempre in Italia?

Precisiamo che, una volta compiuto il percorso di studi, il permesso di soggiorno per motivi di studio non può più essere rinnovato, a meno che, come prescrive il regolamento di attuazione (art. 46), non siano intrapresi altri studi di specializzazione post – laurea. In questo caso sussiste il diritto di chiedere, sempre a parità di condizioni e requisiti (disponibilità di alloggio e mezzi di sostentamento), la proroga del permesso di soggiorno fino alla ultimazione degli studi post-universitari. Si precisa inoltre che risponde al vero quello che è stato riferito all’interessato dall’ufficio informazioni dell’Università che, effettivamente, dovrebbe tornare nel proprio paese e rifare tutte le pratiche necessarie dall’inizio. In questo caso, rispetto alle istruzioni diramate dal Ministero per l’Università (Protocollo n. 658 del 21 marzo 2005), è chiaro che l’interessato dovrà entro il 18 maggio perfezionare presso il consolato italiano del proprio paese di origine tutta la procedura di autorizzazione finalizzata all’ingresso per motivi di studio e, quindi, al rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per motivi di studio.
Ciò perchè intraprendere nuovi studi diversi da quelli post – laurea, significa ripartire da zero.

Cosa succederà al pds se torna al suo paese di origine? Naturalmente fino alla scadenza del permesso di soggiorno, l’interessato potrà uscire dal territorio italiano e rientrarvi senza alcun problema, semplicemente esibendo alla frontiera il permesso di soggiorno in corso di validità ed il passaporto. Si dovrà naturalmente fare attenzione a non trattenersi all’estero oltre la sua scadenza, perché in quel caso non si avrebbe la possibilità di un ingresso in Italia se non quando fosse rilasciato il visto di ingresso con l’iscrizione al nuovo corso universitario.
Quindi, se l’interessato ha la necessità di perfezionare una nuova procedura con il consolato italiano del suo paese, sarà bene che sfrutti questa possibilità durante la validità residua del suo permesso di soggiorno, recandosi nel suo paese di origine al fine di perfezionare la pratica e poi rientrando in Italia per utilizzare fino alla scadenza il pds in suo possesso. L’interessato potrà eventualmente verificare se sia suo interesse o meno chiedere la proroga del pds già rilasciato per la prosecuzione di studi post- laurea (di specializzazione o di frequenza di un Master) che siano attinenti agli studi per i quali ha appena conseguito la laurea.
In linea teorica, visto che non è vietata la frequenza di diversi corsi universitari, l’interessato potrebbe chiedere ed ottenere la proroga del permesso di soggiorno per intraprendere studi di specializzazione post – laurea e, al tempo stesso, immatricolarsi presso un’altra università. La nuova immatricolazione deve essere comunque fatta partendo da zero e, quindi, avviando la procedura presso il consolato italiano del suo paese.

Quale sorte avrà la residenza in Italia se l’iscrizione anagrafica verrà annullata? E’ chiaro che nel momento in cui il permesso di soggiorno non viene più rinnovato, anche l’iscrizione anagrafica viene ad estinguersi. Ciò non toglie che di fronte ad un nuovo permesso di soggiorno si possa costituire una nuova iscrizione anagrafica. L’interessato si pone questo problema in vista di una possibile richiesta di concessione della cittadinanza italiana per cui la legge (art. 9, comma 1, lett. f) L. 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza) richiede, ai fini della naturalizzazione, dieci anni di continua ed ininterrotta iscrizione anagrafica presso gli uffici competenti in Italia.
Esempio pratico – Se l’interessato dovesse avere già maturato nove anni di residenza anagrafica continuativa e poi dovesse avere un’interruzione – anche solo di pochi mesi – dovuta alla scadenza del permesso di soggiorno, per ottenere successivamente un nuovo visto di ingresso potrebbe nuovamente iscriversi all’anagrafe in qualsiasi comune italiano ove avesse una dimora abituale. Tuttavia verrebbe in tal modo ad essere interrotta la continuità di iscrizione anagrafica e, quindi, di residenza, richiesta dalla legge ai fini della naturalizzazione con la conseguenza che il calcolo dovrebbe iniziare da zero e questo sarebbe evidentemente molto svantaggioso. D’altra parte, anche se dovesse accadere che, per una svista, l’iscrizione anagrafica fosse mantenuta senza soluzione di continuità (senza tenere conto del fatto che il nuovo permesso di studio, nell’ipotesi di cui sopra, sarebbe rilasciato ex novo e non come proroga di quello precedentemente rilasciato), è da considerare che la norma in materia di cittadinanza (in tal senso ricordo una sentenza della Corte d’Appello di Torino) richiede non solo la continuità di residenza ma anche del soggiorno, sicché un nuovo soggiorno rilasciato in base a un’autonoma procedura verosimilmente non verrebbe considerato in termini di continuità.