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Pericolosità sociale e rigetto del PdS: la motivazione apodittica non ha considerato la condotta del richiedente negli ultimi 5 anni

Corte di Cassazione, ordinanza n. 433 del 10 gennaio 2023

La Cassazione cassa la sentenza della Corte di Appello di Venezia per difetto di motivazione in punto di pericolosità sociale, affermando l’obbligo del giudice di attualizzare la valutazione al momento della decisione (intervenuta nel caso di specie a ben 4 anni di distanza dal provvedimento di rigetto della Questura).

Il cittadino straniero aveva infatti avanzato il 30/5/2017 (in precedenza, era stato titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari), la richiesta di rilascio, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 30/2007, della carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione Europea. “La Corte territoriale ha ritenuto che la pericolosità intrinseca del soggetto richiedente fosse palese a causa delle diverse condanne per reati contro il patrimonio e relative a sostanze stupefacenti, «che prevalgono in maniera assoluta su qualsiasi interesse familiare e/o di inserimento sociale», sebbene non risultasse la commissione di reati dopo il 2017“.

Secondo la Cassazione “la Corte d’appello si è limitata ad affermare, senza entrare nel merito della richiesta di rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadino comunitario, ai sensi dell’art.10 del d.lgs. 30/2007, assumendo il richiedente di essere coniuge e padre di cittadine italiane, con esse convivente, il rilievo assoluto della pericolosità del soggetto richiedente (…)“.

La Corte di Appello ha perciò reso una motivazione del tutto apodittica, senza considerare ai fini del giudizio sulla pericolosità la condotta del richiedente negli ultimi cinque anni nei quali non ha riportato alcuna condanna penale e l’aver scontato ogni condanna da ultimo usufruendo di una misura alternativa alla detenzione.

Si ringrazia l’avv. Maria Mancioppi e l’avv. Simone G. Bergamini per la segnalazione.