Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Accesso alla procedura di protezione internazionale – Il concetto di “dimora” consiste nella semplice situazione di trovarsi fisicamente nel territorio di un Comune e non nella disponibilità di un alloggio

Tribunale di Trieste, ordinanza del 3 ottobre 2018

Pubblichiamo un’ordinanza che rigetta il procedimento di reclamo presentato dall’Avvocatura di Stato di Trieste per conto del Ministero dell’Interno-Questura di Pordenone.

Il caso in esame riguarda l’ordinanza del 22 giugno 2018 del Tribunale di Trieste con la quale veniva ordinato alla Questura di Pordenone di procedere con la accettazione e registrazione della domanda di protezione internazionale del ricorrente. Il Tribunale aveva condiviso l’interpretazione degli artt. 6 e 26 del d.lgs 25/2008 e del concetto di dimora ivi contenuto osservando che: “ (..) la richiesta di una dichiarazione di ospitalità o di una “autonoma sistemazione” ai fini in esame è illegittima, in quanto non trova alcun fondamento normativo. La dimora poi non consiste nella disponibilità di un alloggio, ma nella semplice situazione di fatto di trovarsi fisicamente nel territorio di un comune: la previsione normativa ha come unico obiettivo quello di individuare la competenza della questura di riferimento per tale comune (..) “.

Il Tribunale di Trieste – sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale ecc – con questa nuova ordinanza specifica:
Ebbene, aderendo alla soluzione del Giudice di prime cure, questo Collegio ritiene che il concetto di “dimora” di cui alla predetta disposizione normativa, consista non nella disponibilità di un alloggio, bensì nella semplice situazione di fatto di trovarsi fisicamente nel territorio di un Comune (sul punto cfr. anche Tribunale di Milano ordinanza del 25 luglio 2018, dell’individuazione per della cui: “ai fini competente in relazione al luogo di dimora dell’interessato, è evidente che non può che farsi riferimento alla situazione di fatto di trovarsi l’interessato fisicamente in un determinato luogo, non potendosi ragionevolmente esigere da un cittadino straniero, in una situazione di irregolarità sul territorio nazionale, la disponibilità di un alloggio adeguato”).
A ciò si aggiunga che nel caso di specie il ricorrente aveva trasmesso alla Questura documentazione attestante l’assistenza ricevuta dalla Croce Rossa di Pordenone, con ospitalità notturna presso il dormitorio […].
Si deve ritenere, pertanto, che il richiedente asilo abbia comunque dimostrato di avere nel territorio la propria dimora, sia pur a carattere precario e “caritatevole”, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure
“.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Trieste, ordinanza del 3 ottobre 2018