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Autorizzazione alla permanenza regolare dei genitori (ex.art 31 T.U.)

Una raccolta di decisioni del Tribunale per i Minorenni di Potenza

Una raccolta di quattro decisioni del Tribunale per i Minorenni di Potenza con le quali i Giudici riconoscono la permanenza regolare dei genitori sul territorio nazionale.
In particolare, nel primo decreto il tribunale autorizza la permanenza per tre anni mentre negli altri casi sono riconosciuti due anni, tempo ritenuto congruo per stabilizzarsi e convertire il permesso in motivi di lavoro o altro titolo.

1 – Decisione del 30.09.2021

Il Giudice autorizza ”La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del Familiare del minore, dall’art. 31 del d.lgs n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità, che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizza te, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare “..le figlie dell’istante sono ancora totalmente dipendenti dalla figura genitoriale … l’allontanamento della madre … è suscettibile, dunque, di comportare una notevole compromissione del corretto sviluppo psicofisico delle minori, poiché queste ultime non potrebbe intrattenere rapporti con lei e riceverne indispensabile assistenza e cura, a meno di seguirne le sorti all’estero, il che, tuttavia, implicherebbe non inferiore nocumento, certamente superiore al normale disagio di un rimpatrio, visto che verosimilmente la madre in Albania non avrebbe la possibilità di sostenerle economicamente e che le minori frequentano la scuola in Italia…”.

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Tribunale per i Minorenni di Potenza, decreto del 30 settembre 2021


2 – Decisione del 14.10.2021

Il Giudice autorizza “avuto riguardo alla tenera età del minore e alle precarie condizioni di vita nel paese di origine (Tunisia, ndR) e al positivo inserimento nel contesto italiano che sussista un grave rischio per lo stesso, relativo al suo equilibrato sviluppo psicofisico qualora fosse costretto a separarsi dalla figura materana o a far rientro nel suo paese d’origine o a trasferirsi repentinamente in altro territorio, mentre qui in Italia il minore risulta adeguatamente mantenuto e curato…”.

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Tribunale per i Minorenni di Potenza, decreto del 14 ottobre 2021


3 – Decisione del 12.07.2021

Il Giudice autorizza “… alla luce del positivo inserimento nel contesto italiano che sussista un grave rischio per la stessa, relativo al suo equilibrato sviluppo psicofisico, qualora fosse costretta a separarsi da una o entrambe le figure genitoriali o a far rientro nel suo paese d’origine o a trasferirsi repentinamente in altro territorio”.

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Tribunale per i Minorenni di Potenza, decreto del 12 luglio 2021


4 – Decisione del 12.02.2019

Il Giudice autorizza “è giunto … circa un anno fa per lavorare in agricoltura e così assicurare sostentamento alla sua famiglia che lo ha raggiunto nello scorso mese di agosto. I coniugi … chiedono l’autorizzazione a permanere nel nostro territorio. Essi hanno asserito che nel loro paese di origine non riuscivano ad assicurarsi il minimo necessario per il sostentamento familiare … Gli istanti hanno già trovato una sufficiente sistemazione abitativa …
Questo giudice ritiene che si possa accogliere la loro richiesta.. L’aspetto rilevante da considerare ai fini dell’autorizzazione è proprio la circostanza dell’assenza di reali prospettive lavorative in Albania che, in caso di rientro, comporterebbe un’indubbia situazione di disagio socio-economico che inevitabilmente si ripercuoterebbe negativamente sulla condizione psico-fisica delle minori. … A parere di questo collegio, per confutare la prospettiva interpretativa qui seguita, non varrebbe sostenere che in tal modo si vanificherebbe tutta la normativa in materia di immigrazione che impone rigidi modelli procedurali, condizionati ad altrettanti specifici requisiti, per consentire l’ingresso degli extracomunitari in Italia. Infatti, l’art. 31 in questione, ponendosi l’obiettivo di predisporre una tutela adeguata dei minori extracomunitari, si presenta proprio come eccezione a tale complesso normativo e semmai il problema è verificare semplicemente l’estensione interpretativa di tale specifica disposizione.
Nel caso di specie, accertato che un rientro in patria comporterebbe gravi pregiudizi per le minori, non si vede come non si possa accogliere l’istanza presentata dai loro genitori… Vale certamente per i cittadini albanesi che si trovano nelle condizioni indicate dagli istanti, essendo noto che in Albania vi sono tuttora consistenti sacche di indigenza e scarse opportunità lavorative, con negazione per i meno abbienti, soprattutto nelle zone più periferiche del paese, anche dei più elementari diritti e servizi, come per esempio in materia sanitaria e scolastica. Ne consegue, pertanto, che, il mancato accoglimento dell’istanza ed il conseguente il ritorno in Albania delle minori in questione al seguito dei loro genitori comporterebbero per loro un notevole danno psico-fisico. ..Quanto alla prova che i coniugi … sono giunti in Italia per sfuggire ad uno stato di difficoltà e di indigenza, essa discende dalle stesse circostanze che emergono dalla lettura della documentazione, poiché pur di emigrare dall’Albania, … lavorerebbe in Italia in un settore (quello del bracciantato in agricoltura) scarsamente attrattivo per gli italiani. Gli istanti, peraltro, non intendono sottrarsi ad alcun obbligo in materia contributiva o fiscale, poiché la richiesta di autorizzazione è anche finalizzata, come detto, ad ottenere, da parte del padre delle minori, un’occupazione lavorativa regolare …
”.

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Tribunale per i Minorenni di Potenza, decreto del 12 febbraio 2019

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