Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

da Interno.it del 2 gennaio 2006

Bulgari e rumeni: cittadini neocomunitari

Il Ministero dell'Interno fornisce alucni chiarimenti

• DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Dal 1° gennaio 2007 Romania e Bulgaria sono diventati Paesi membri dell’Unione Europea e, così come previsto dall’18 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, i loro cittadini, godranno del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e in Italia non saranno più sottoposti alla disciplina normativa prevista dal Decreto Legislativo 28 luglio 1998, n. 286.

Pertanto, i cittadini rumeni e bulgari, già esentati dall’obbligo del visto per soggiorni turistici (fino ad un massimo di 90 giorni) non dovranno munirsi di visto neanche per gli altri motivi di ingresso (lavoro, famiglia, studio).

Per l’ingresso di tali cittadini è sufficiente il possesso di un documento di identità o di un passaporto, in corso di validità. Il diritto alla libera circolazione è altresì riconosciuto ai componenti del nucleo familiare del cittadino dell’Unione.
Con la Romania sono stati instaurati, da tempo, rapporti di collaborazione attraverso specifici accordi bilaterali, in diversi settori quali il contrasto all’immigrazione clandestina e alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al commercio di auto rubate e alla falsificazione dei documenti.

• DISCIPLINA DELL’INGRESSO IN ITALIA DEI CITTADINI RUMENI E BULGARI

I cittadini, rumeni e bulgari dal 1° gennaio 2007, cittadini neo comunitari, possono entrare liberamente in Italia e potranno, se in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 54/2002, richiedere la carta di soggiorno alle Questure competenti, direttamente, o tramite gli uffici postali.
In caso di loro arrivo in Italia in provenienza diretta dalla Romania (via aerea), sono assoggettati a controlli minimi all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale, quali l’accertamento di identità della persona e la verifica della validità e l’ autenticità dei documenti di viaggio. Come previsto dall’art. 7 del Regolamento CE n. 562/2006, i cittadini dell’Unione possono essere sottoposti a controlli non sistematici, attraverso la consultazione delle banche dati, nazionali ed europea. Il diritto di ingresso può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica. I predetti cittadini, nel caso in cui facciano ingresso in Italia attraverso un altro Stato membro, che applica l’Accordo di Schengen, non saranno assoggettati invece ad alcun controllo di frontiera neanche minimo. Tale è il caso ad esempio dei cittadini rumeni e bulgari che faranno ingresso in Italia in provenienza dall’Austria.

• FATTISPECIE DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO ITALIANO

Dal 1° gennaio gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti di cittadini rumeni e bulgari si intendono cessati. Si procederà, quindi, alla revoca dei provvedimenti di espulsione già adottati per violazione della normativa in materia di immigrazione, ad eccezione di quelli disposti dalla Autorità Giudiziaria e per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello stato.
L’allontanamento del cittadino dell’Unione è consentito solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, previo parere vincolante di un’apposita Commissione (artt. 7 e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica, 18 gennaio 2002, n. 54). La sola esistenza di condanne penali non può “automaticamente” giustificare l’adozione di provvedimenti di allontanamento. La giurisprudenza della Corte di Giustizia richiede inoltre la sussistenza di una condotta che rappresenti un pericolo grave, attuale e concreto dei beni sopra indicati.

In proposito, il Consiglio dei Ministri, in data 10 novembre u.s. aveva approvato uno schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Tale provvedimento prevede, altresì, la possibilità per il Prefetto di adottare un provvedimento di allontanamento del cittadino dell’Unione che non soddisfi più le condizioni richieste per l’esercizio del diritto di soggiorno dell’interessato (quali l’esser diventato un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante), mentre il Ministro dell’Interno è competente per l’adozione del provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, in relazione a comportamenti che rappresentino una minaccia reale e attuale.

• ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO

Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, il Governo (seduta del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2006) , analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell’U.E, ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, per il periodo di un anno, prima di liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato, mentre rimane privo di alcuna limitazione il lavoro autonomo.
Il regime transitorio prevede l’apertura immediata nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato.

Ugualmente è prevista l’apertura immediata per il lavoro stagionale.
Per tutti i restanti settori produttivi, l’assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene con una procedura semplificata attraverso la presentazione, mediante spedizione postale (raccomandata a/r), da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente di una richiesta di nulla osta utilizzando l’apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sui siti internet del Ministero dell’Interno (www.interno.it) e del Ministero della Solidarietà Sociale (www.welfare.gov.it).
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia ove sarà svolta l’attività lavorativa, previa verifica delle condizioni contrattuali da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, provvede al rilascio del nulla osta, che dovrà essere presentato dal lavoratore alla Questura per la richiesta della carta di soggiorno direttamente o tramite gli uffici postali.