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Guidare in Italia: quale patente?

Pur essendo comune a tutti la necessità di guidare un’auto le informazioni su cosa può o deve fare uno straniero non sono molto diffuse e spesso sono imprecise.

INFORMAZIONI GENERALI

Pur essendo praticamente comune a tutti la necessità di guidare un’auto –e quindi di possedere un valido permesso di guida— le informazioni su cosa può o deve fare uno straniero non sono molto diffuse e spesso sono imprecise.
Per quanto riguarda il cittadino comunitario non ci sono più problemi, ormai può guidare in Italia senza limiti di tempo e senza alcun rischio di sanzioni con la patente di guida rilasciata dallo stato di appartenenza. Al riguardo, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 29.05.1999, richiamando la Direttiva 91/439/CEE, specifica che i cittadini comunitari che siano residenti in Italia da oltre 1 anno non hanno alcun obbligo di far riconoscere o convertire la propria patente nazionale.
Il rinnovo può poi essere richiesto direttamente presso gli uffici periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione), utilizzando il modulo TT2112 (per approfondimento vedi i seguenti paragrafi 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5).
Venendo ora ai cittadini non comunitari è bene sfatare subito un luogo comune, precisando che non esistono “patenti internazionali” con le quali si riconoscono ai titolari maggiori facoltà o possibilità di utilizzo rispetto alle patenti nazionali (per approfondimento vedi il seguente paragrafo 3.1). Semplicemente, il c.d. “permesso internazionale di guida” (talvolta si tratta di un documento rilasciato a parte che deve accompagnare la patente nazionale, in altri casi è “incorporato” alla patente nazionale) è il documento rilasciato dalle autorità dello stato di appartenenza che permette di guidare al di fuori di esso, a condizione che si tratti di stati esteri firmatari di una delle convenzioni in materia cui aderisce anche l’Italia, ovvero la convenzione di Ginevra del 1949 o quella di Vienna del 08.11.1968 (per l’elendo dei Paesi vedi il seguente paragrafo 3.2).
I cittadini di stati che non siano firmatari di nessuna delle due convenzioni citate potranno, in ogni caso, guidare in Italia, se muniti della propria patente nazionale di guida e di una copia tradotta della stessa da effettuarsi presso la rappresentanza diplomatica italiana nel paese di appartenenza o, viceversa, presso la rappresentanza diplomatica del proprio paese di appartenenza in Italia.
La possibilità di utilizzo di tali documenti, per quanto riguarda l’Italia, è comunque limitata ai cittadini stranieri che non abbiano acquisito la residenza nel nostro Paese e, in ogni caso, entro 1 anno dall’iscrizione anagrafica. Oltre tale limite il documento non è più validamente utilizzabile e quindi è come se il titolare guidasse senza patente.
A questo punto è bene ricordare la differenza tra residenza e domicilio: ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, “il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi” (per lo straniero il domicilio corrisponde normalmente all’indirizzo indicato nel permesso di soggiorno), mentre “la residenza è il luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale” (vedi seguente paragrafo 2).
La normativa in materia, ovvero il regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 30.05.1989 n°223 e la legge 24.12.1954 n°1228, prevede in pratica che quando un cittadino italiano o straniero stabilisce in un luogo la propria abitazione con caratteristiche tendenzialmente stabili (a prescindere dal fatto che sia proprietario, inquilino o semplice ospite) ha l’obbligo e non la semplice facoltà di chiedere l’iscrizione presso il registro della popolazione residente nel comune.
In effetti, recentemente le questure si stanno sempre più orientando nel senso di pretendere che gli stranieri vadano a chiedere la residenza in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando che la legge non impone allo straniero di possedere un alloggio necessariamente stabile e quindi consente il rinnovo del permesso di soggiorno anche in base alla verifica di un semplice domicilio.
Trascorso un anno dall’acquisizione della residenza, gli interessati non potranno più utilizzare la patente rilasciata dallo stato di appartenenza (anche se denominata “patente internazionale”) e potranno chiedere la conversione della patente originaria (vedi seguenti paragrafi 4.1 e 4.2) qualora appartengano ad uno dei seguenti Stati con cui vigono accordi in materia (v. allegata circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.02.04):
Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Libano, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ungheria, Canada (solo personale diplomatico e consolare), Cile (diplomatici e loro familiari), U.S.A. (personale diplomatico e consolare e loro familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari).
La domanda di conversione, da presentare presso gli Uffici Territoriali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (in altri termini la ex Motorizzazione Civile), dovrà essere redatta sul modulo TT2112 e potrà essere accolta alla condizione che la patente estera sia in corso di validità e sia stata conseguita prima dell’acquisizione della residenza in Italia. Inoltre, la patente estera potrà essere convertita solo in quella corrispondente italiana. In caso sorgano dubbi in merito all’autenticità della patente estera da convertire, gli Uffici periferici del Dipartimento trasporti Terrestri competenti dovranno trasmettere la patente di guida estera alle Autorità diplomatiche del Paese che ha rilasciato la suddetta patente, al fine di ottenere conferma dell’autenticità (in realtà tale verifica avviene pressoché sistematicamente e viene normalmente demandata al diretto interessato). Solo una volta espletato tale accertamento si darà corso alla conversione, che comporterà il ritiro della patente estera ed il rilascio, in sua sostituzione, di un permesso provvisorio di guida, valido fino alla consegna della nuova patente convertita.
Per chi invece deve necessariamente ottenere la patente presso le autorità italiane, non potendosi avvalere delle convenzioni citate, sono previsti gli stessi esami e procedure stabiliti per gli italiani (vedi paragrafo 5), salvo il possesso del permesso di soggiorno (vedi paragrafo 9: purtroppo molti uffici periferici rifiutano –illegittimamente a mio avviso– di dare corso alla pratica nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno). In particolare, la circolare U.D.G. n°A/28 del 28.11.00 del Ministero dei Trasporti (ora denominato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), prevede che gli stranieri (ma non solo), possano essere ammessi su domanda a sostenere gli esami per conseguire la patente di tipo A, A speciale, B, B speciale e della sottocategoria A1, con il metodo della prova orale anziché scritta. A tal fine essi dovranno dimostrare di non essere in grado di comprendere la lingua italiana scritta, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dinanzi ai competenti funzionari del consolato del paese d’origine, in cui affermano di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta. Durante l’esame i candidati non potranno farsi assistere da un’interprete.
In base all’art. 5 della “Legge delega” 25.06.1999 n. 205, in tema di depenalizzazione dei reati minori (vedi paragrafo 6), il d.leg.vo 30.12.1999 n° 507 ha disposto all’art.19 la depenalizzazione delle violazioni in materia di guida senza patente, ora punite con semplici sanzioni amministrative (vedi paragrafo 7.1, 7.2, 7.3). Infine, a seguito dell’introduzione della “patente a punti” il D.L. 27.06.2003 n°151, convertito nella L.214/03, ha disposto all’art.6 ter un sofisticato sistema per applicare sanzioni analoghe nei confronti dei titolari di patenti estere (vedi paragrafo 8).

1.1 – CITTADINI DI STATI DELLA U.E.

Il cittadino comunitario può guidare in Italia con la patente di guida rilasciata dallo stato di appartenenza.
Se il cittadino comunitario stabilisce la propria residenza in Italia può scegliere una delle seguenti opzioni:

a) convertire la patente di guida rilasciata dallo stato di appartenenza nell’equipollente italiana, ma deve farlo entro 1 anno dall’acquisizione della residenza in Italia;
b) conservare la patente originaria facendola riconoscere in Italia, ma potrà farlo solo entro 90 giorni dall’acquisizione della residenza in Italia.
c) conservare la patente originaria senza procedere ad alcun riconoscimento. [LINK: CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE N 31 del 29.05.1999]
In seguito a quanto disposto dalla circolare del Ministero dei trasporti ed infrastrutture n. 31 del 29.05.1999, tuttavia, va detto che le ipotesi sub a) e b) devono intendersi oramai superate, assunto che il cittadino comunitario può in ogni caso circolare sul territorio italiano con la propria patente nazionale, senza possibilità di subire alcuna sanzione, come più avanti si avrà modo di specificare in seguito.

1.2 – CONVERSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA COMUNITARIA RILASCIATA DA STATO APPARTENENTE ALLA U.E.

La relativa domanda deve essere redatta sul modulo TT2112, disponibile presso gli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri (in altri termini la ex Motorizzazione Civile), corredata dei seguenti documenti:

– Dichiarazione redatta sul retrostante modulo per chi non abbia la residenza anagrafica in Italia;
– Attestazione dei versamenti di € 5,16 sul c/c postale n. 9001 e di € 20,66 sul c/c postale n. 4028;
– 2 fototessera, su fondo bianco, a capo scoperto e su carta non termica;
– Certificato medico in bollo (con relativa fotocopia), rilasciato da non oltre 6 mesi da uno dei sanitari indicati nell’art. 119, comma 2 (“l’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne che per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio dell’unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della Salute o da un Ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale della Polizia di Stato o da un medico sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o da un Ispettore medico del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici”) e comma 4 (“L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi: a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze; b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici; c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal Prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento dei Trasporti Terrestri; d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida; d bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi ala specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale”);
– Patente comunitaria posseduta con relativa fotocopia;
– Qualora la conversione della patente comunitaria sia richiesta da un cittadino extracomunitario, sarà necessario esibire anche il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità, corredata dalla relativa fotocopia. Tale formalità si renderà necessaria anche in occasione del ritiro del duplicato.

La domanda, debitamente compilata, potrà essere presentata agli sportelli degli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri (in altri termini la ex Motorizzazione Civile) da:
– Diretto interessato munito di documento di identità, in corso di validità;
– Soggetto diverso dall’intestatario della pratica, purchè munito di delega da apporre sul retro della domanda. E’ consigliabile che il delegato produca la fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’intestatario della pratica e a sua volta esibisca un proprio documento di identità in corso di validità. Inoltre, specificamente in questo caso, una delle due foto deve essere autenticata, eventualmente anche dal medico che abbia rilasciato il certificato medico di idoneità.
– Autoscuola o agenzia.

A questo punto, la patente comunitaria verrà trattenuta dagli addetti del Dipartimento Trasporti Terrestri e, in sua sostituzione, verrà rilasciato un permesso provvisorio di guida, valido fino alla consegna della nuova patente convertita. Una volta effettuata la conversione, la patente di guida comunitaria verrà consegnata a cura del Dipartimento Trasporti Terrestri alle Autorità dello Stato che l’aveva rilasciata, con la specificazione della relativa motivazione.

1.3 – CONVERSIONE DI PATENTE COMUNITARIA OTTENUTA, A SUA VOLTA, PER CONVERSIONE DI UNA PATENTE RILASCIATA DA UNO STATO NON APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA

Si tratta del caso di un cittadino di stato extracomunitario con il quale non vigano convenzioni in materia di conversione delle patenti che abbia ottenuto la conversione della propria patente nazionale in una patente di uno stato appartenente alla U.E. e che, a sua volta, richieda l’ulteriore conversione di quest’ultima in patente italiana.
La conversione sarà possibile solo alla condizione che con lo Stato extracomunitario che ha rilasciato l’originaria patente di guida sia in vigore un’apposita convenzione in materia di conversione delle patenti di guida (per l’elenco completo degli Stati con i quali sono in vigore le citate convenzioni cfr. sub 2.1). Così, la conversione richiesta dal cittadino extracomunitario non sarebbe possibile in quanto non sono attualmente in vigore con quello stato extracomunitario convenzioni in materia di conversione delle patenti di guida.
Nel caso, viceversa, in cui la conversione sia possibile, gli adempimenti da svolgere saranno quelli richiesti in caso di conversione di patente comunitaria di cui al punto precedente.

1.4 – RICONOSCIMENTO O RINNOVO DELLA PATENTE COMUNITARIA

Come accennato sub 1.1, è possibile che la patente comunitaria venga riconosciuta dalle Autorità Italiane. Il riconoscimento consiste nel rilascio di un tagliando da applicare sulla patente estera (su cui verrà peraltro indicata l’indirizzo di residenza in Italia titolare della patente comunitaria). Tale formalità consente, in caso di smarrimento, furto o distruzione del documento, di ottenere l’immediato rilascio di un duplicato.
Con le medesime modalità appena citate sarà possibile ottenere, presso gli Uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri anche il rinnovo della patente comunitaria. In questo caso, sarà tuttavia necessario l’accertamento presso l’Autorità che ha rilasciato il documento, dell’insussistenza di provvedimenti ostativi al rinnovo. Tali accertamenti saranno effettuati, naturalmente, da parte dei responsabili dell’Ufficio Periferico competente del Dipartimento Trasporti Terrestri.
La domanda per il riconoscimento o per il rinnovo della patente comunitaria dovrà essere compilata sul modulo TT2112 e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
– Dichiarazione redatta sul retrostante modulo per chi non abbia la residenza anagrafica in Italia;
– Attestazione dei versamenti di € 5,16 sul c/c postale n. 9001 e di € 10,33 sul c/c postale n. 4028;
– Patente comunitaria in visione.
Se, infine, la patente è scaduta, sarà necessario produrre un certificato medico in bollo (di € 10,33) con la relativa fotocopia, rilasciato da non oltre 6 mesi da uno dei medici indicati nell’art. 119, commi 2 e 4 C.d.S. (Cfr. sub 1.2).

1.5 – CONSERVAZIONE DELLA ORIGINARIA PATENTE COMUNITARIA

Si tratta dell’ipotesi residuale rispetto alle altre sopra citate.
L’appartenenza ad uno Stato della U.E. infatti, sulla base della libera circolazione delle persone nel territorio della Comunità Europea, consente ad un cittadino comunitario di mantenere in ogni caso la propria patente nazionale senza rischiare di incorrere in alcuna sanzione amministrativa, anche decorso 1 anno dall’acquisizione della residenza in Italia.
Al riguardo, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 29.05.1999 (Cfr., sub 1.1), richiamando la direttiva 91/439/CEE [LINK], specifica che i cittadini comunitari che siano residenti in Italia da oltre 1 anno non alcun obbligo di far riconoscere o convertire la propria patente nazionale.
Tali persone, pertanto, potranno circolare liberamente nel territorio italiano con la propria patente nazionale anche nel caso di elezione della residenza nel nostro Paese. possa comportare alcuna conseguenza.
A conferma di quanto sopra, si ricorda che la sanzione pecuniaria da € 137,55 a € 550,20, prevista dal combinato disposto degli artt. 126, comma 7 e 136, comma 7, del nuovo codice della strada, nei confronti dei cittadini stranieri che continuino a guidare con la propria patente nazionale in corso di validità una volta decorso 1 anno dalla fissazione della residenza in Italia, non si applica ai cittadini comunitari che, pur avendo la residenza in Italia, non hanno proceduto al “riconoscimento” della propria patente nazionale di guida.