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Il “bonus patenti autotrasporto” non può essere riservato ai soli cittadini italiani e europei: condannato il Ministero dei Trasporti

Tribunale di Torino, sentenza del 20 marzo 2024

Foto di Petra M. Greening - Pexel

Accolto il ricorso presentato da ASGI – Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione e da un cittadino ecuadoriano che si era visto rifiutare la domanda proprio perché straniero. Il Ministero dovrà modificare il decreto ministeriale e riaprire le domande per gli anni passati.

La vicenda nasce nel 2022 quanto il Ministero dei Trasporti, con un decreto ministeriale, aveva regolato l’assegnazione del bonus patenti autotrasporto introdotto con DL 10.9.21 n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 156/2021 (un contributo per rimborsare le spese per acquisire la patente fino a un massimo di 2.500 euro) prevedendo che a tale bonus potessero accedere solo i cittadini italiani ed europei, anche se tale limitazione non era prevista dalla legge istitutiva.

La norma era parsa subito del tutto illegittima e ingiustificata, anche per la nota carenza che affligge il settore (e che già da tempo deve attingere ad autisti stranieri), tanto che ASGI era intervenuta presso il Ministero chiedendo la modifica del decreto, ma senza esito.

Ne è nato un contenzioso avanti il Tribunale di Torino ove ASGI ha chiesto la modifica del decreto e la riapertura dei termini per le domande e un cittadino ecuadoregno (che aveva tutti gli altri requisiti per ottenere il bonus, salvo la cittadinanza) il rimborso delle spese di scuola guida.

Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso ordinando al Ministero “di modificare il citato DM o comunque le comunicazioni al pubblico relativo al predetto “buono patenti autotrasporto, eliminando il requisito della cittadinanza italiana o europea e consentendo l’accesso alla prestazione a tutti i cittadini stranieri regolarmente residenti che ne facciano richiesta, fermi tutti gli altri requisiti”, disponendo la riformulazione della graduatoria degli aventi diritto, e di provvedere altresì alla “pubblicazione del dispositivo del provvedimento sul sito istituzionale dell’amministrazione” per un periodo di 30 giorni. 

Il Tribunale ha anche condannato il Ministero al pagamento di una multa di 100 euro al giorno a decorrere dal 30° giorno successivo alla decisione, in caso di ritardo nell’adempimento.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva, quindi ora i termini dovranno essere riaperti e gli stranieri potranno presentare domanda di rimborso, anche con riferimento agli anni pregressi.

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )