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Protezione umanitaria – La Cassazione ribadisce la necessaria valutazione comparativa tra la odierna situazione del richiedente e quella in caso di rimpatrio

Due ordinanze della Corte di Cassazione, 23 e 30 ottobre 2020

Per la Cassazione i giudici devono svolgere una valutazione comparativa tra la odierna situazione del richiedente in Italia e le condizioni di vita nel paese di origine.

Due ordinanze della Corte di Cassazione nelle quali si conferma l’orientamento consolidato in materia di protezione umanitaria, riconoscendo come sia assente nelle decisioni delle delle Corti d’Appello una valutazione comparativa tra la odierna situazione del ricorrente, e quindi legata al proprio percorso di integrazione, e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, anche legati ai fattori di povertà, in caso di rimpatrio nel proprio paese di origine (nei casi dei specie Gambia e Senegal).

Le sezioni unite hanno già ampiamente chiarito i presupposti necessari per valutare correttamente l’istituto della protezione umanitaria. Chiariti questi principi, la Cassazione ricorda che occorre evitare valutazioni di tipo “seriale, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri altrettanto seriali”, e nei casi di specie evidenziano come sia assente un giudizio comparativo tra la situazione del ricorrente nel nostro Paese e la situazione oggettiva e soggettiva del richiedente nel paese di origine.

– Scarica le ordinanze
Corte di Cassazione, ordinanza n. 23295 del 23 ottobre 2020
Corte di Cassazione, ordinanza n. 23400 del 26 ottobre 2020