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Provvedimento di rigetto della Commissione per manifesta infondatezza e termine per proporre il ricorso: se la procedura adottata non è fin dall’inizio “accelarata” è di 30 giorni e non 15

Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 180 del 16 gennaio 2020

La Corte di Appello di Napoli ha ritenuto di dover integralmente riformare la pronuncia resa dal Tribunale di Napoli, accogliendo le doglianze sollevate dalla difesa del migrante inerenti sia il rito sia il merito.

Riguardo al rito la Corte di Appello, condividendo in pieno l’eccezione giuridica sollevata dallo Studio Legale Davide D’Andrea&Partners, ha riformato il provvedimento del giudice di prime cure nella parte in cui quest’ultimo ha erroneamente ritenuto di dichiarare inammissibile il ricorso presentato avverso il rigetto della Commissione Territoriale di Caserta, perché proposto tardivamente.
In altri termini secondo l’errato convincimento del Tribunale, essendo stato predisposto un provvedimento di diniego per manifesta infondatezza dalla Commissione, il conseguente ricorso sarebbe dovuto essere stato proposto entro il termine di 15 giorni di cui all’art. 19 D.lgs. 150/2011 come novellato con il D.Lgs. 142/2015, e non 30 (trenta giorni).

Ebbene la Corte adita, nel sancire la fondatezza dell’appello inerente il rito, ha precisato che il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso in primo grado è rispettato anche se è stato adottato un provvedimento della Commissione “per manifesta infondatezza della domanda”, laddove:

1) il migrante non sia stato trattenuto in uno dei centri di cui all’art. 14 d.lgs. 286/1998;

2) non sia stata eseguita la procedura c.d. “accelerata” di cui all’art. 28 bis d.lgs. 25/2008 come introdotto dall’art. 25 d.lgs. 142/2015, peraltro applicabile nei soli casi previsti dalla norma.

E tanto in considerazione del fatto che la valutazione di manifesta infondatezza della domanda, in base alla stessa prospettazione del richiedente, è un prius logico rispetto all’adozione della procedura “accelerata”, con conseguente operatività del termine dimezzato di impugnazione di cui all’art. 19/3° comma D.lgs citato; non è invece una valutazione postuma contenuta nel provvedimento conclusivo della procedura, tanto più se questo sia intervenuto a definizione della procedura ordinaria e non di quella accelerata, che ovviamente non può essere recuperata a posteriori.

In buona sostanza il termine di 15 giorni, per la proposizione del ricorso in Tribunale, si considera solo se la procedura sia stata adottata sin dall’inizio nelle forme accelerate, ossia se la procedura è accelerata già a partire dalla proposizione della domanda del migrante alla Questura, e/o che il migrante sia stato trattenuto nei centri di cui all’art. 14 d.lgs. 286/1998 etc; in mancanza di ciò, anche in presenza di un provvedimento di rigetto della Commissione per manifesta infondatezza, il termine per proporre il ricorso è di 30 giorni e non 15.

Il tutto, con l’ulteriore possibilità di essere rimessi nei termini, asserisce la Corte, “…per avere ingenerato nel richiedente e nel suo difensore un errore scusabile….”.

Passando al merito, invece, i Giudici di secondo grado hanno ritenuto di riconoscere la protezione sussidiaria, in considerazione dell’esistenza di conflitti armati nel territorio del Mali.

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Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 180 del 16 gennaio 2020