Dal 1° gennaio 2007, in seguito all’adesione di Bulgaria e Romania all’Unione europea, nei confronti dei lavoratori rumeni e bulgari in Italia e dei lavoratori italiani presenti nei due Paesi neocomunitari, si applica la disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale. Di conseguenza, i lavoratori italiani operanti nei due Paesi possono essere assicurati in Italia soltanto in caso di “distacco” (tramite la richiesta del formulario E101): i datori di lavoro, quindi, devono continuare a versare i contributi previdenziali per le forme assicurative, tipologie e aliquote identiche a quelle previste per il lavoro sul territorio nazionale. In tutti gli altri casi, per tali lavoratori non deve essere effettuato in Italia alcun adempimento contributivo. Allo stesso modo, i lavoratori neocomunitari in Italia, non distaccati o che abbiano superato il periodo di distacco autorizzato, devono essere assicurati secondo le regole generali previste per i lavoratori italiani, in base al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo, e ciò vale anche per i lavoratori rumeni e bulgari già presenti in Italia alla data del 1° gennaio 2007.
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