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Schema decreto legislativo recante attuazione direttiva 2004/38/CE

Libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Ue negli Stati membri

Il Consiglio dei Ministri del 10 novembre scorso ha approvato in via preliminare il decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (formato pdf).

Con il provvedimento vengono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell’Unione europea e dei familiari che li accompagnano o li raggiungono, i presupposti del diritto di soggiorno permanente, nonché le limitazioni ai predetti diritti per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Il decreto legislativo, che è stato inviato alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell’acquisizione del prescritto parere, si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

Secondo la norma per “familiare” si intende:

a) il coniuge;

b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’UE un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).

Per quanto riguarda il diritto di soggiorno il provvedimento stabilisce:

* i cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
* Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) dispone, per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi a titolo principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione, o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
d) è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

Il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente.