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Università – La dimostrazione della disponibilità di mezzi di sostentamento sufficienti per l’iscrizione di studenti stranieri e comunitari

Sono state diramate, come ogni anno, le disposizioni concertate tra Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione e dell’Università, in materia di immatricolazione di studenti stranieri (Protocollo n. 658 del 21 marzo 2005).

Visita il sito con le disosizioi per le immatricolazioni degli studenti stranieri e comunitari

Devono essere presentate, com’è noto, le domande di pre-iscrizione e di immatricolazione presso le rappresentanze consolari italiane all’estero da parte di chi è interessato a venire a studiare in Italia. Il termine ultimo per la presentazione delle domande (fornite di tutta la documentazione da allegare relativa agli studi precedenti e tutti gli altri requisiti) è il 18 maggio e l’avvio delle pratiche potrà aver luogo a partire dal 18 aprile.
Ci vogliamo di seguito soffermare su un aspetto in particolare e cioè sulla dimostrazione da parte degli studenti della disponibilità di mezzi di sostentamento sufficienti.

Per chi non gode di borse di studio
Com’è noto gli studenti candidati all’iscrizione presso le Università italiane devono – oltre agli studi pregressi – dimostrare la disponibilità di adeguate risorse di sostentamento per tutta la durata degli studi in Italia, o quantomeno, per ogni singolo anno accademico.
L’alternativa è costituita dalla possibilità di godere di una borsa di studio assegnata dalle autorità italiane, dalle stesse autorità del paese di provenienza oppure da altri organismi. Trattandosi però di una categoria piuttosto rarefatta, quello che ci interessa di più e su cui vale la pena fare alcune precisazioni, è la condizione di coloro che non godendo di borse di studio, devono provvedere in proprio a dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento.

I requisiti

Reddito – Nella nota del Ministero dell’Università viene precisato che si considera come reddito minimo necessario da dimostrare quello pari a 350,57 € mensili, per ogni mese di durata dell’anno accademico. Questa cifra costituisce la soglia minima della disponibilità economica che deve essere dimostrata dall’interessato.

Alloggio – Deve essere dimostrata anche l’esistenza di un alloggio idoneo nel territorio nazionale. Confidiamo che in questo caso non venga richiesta come documentazione ulteriore anche la certificazione di idoneità dell’alloggio (in riferimento al rapporto tra la superficie e il numero degli occupanti) come invece è stato imposto per quanto riguarda l’ingresso per motivi di lavoro e per la ricongiunzione famigliare. D’altra parte, per quanto riguarda il permesso di soggiorno di studio, non vi è alcuna norma di legge e nemmeno regolamentare che imponga la certificazione di idoneità dell’alloggio.

Garanzia del ritorno – Deve essere dimostrata la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio; la stessa può essere dimostrata anche con l’esibizione del biglietto di ritorno che deve essere aperto, ovvero utilizzabile in qualsiasi momento.

Alcune considerazioni
Rispetto alla dimostrazione della disponibilità di mezzi di sostentamento sufficienti vale la pena di fare una puntualizzazione.
Vediamo le poche righe che sono dettate dalla disposizione che stiamo commentando:
“Come stabilito – dice la nota – dall’art. 39 del Testo Unico sull’Immigrazione, la dimostrazione della disponibilità in Italia, dei mezzi di sostentamento sufficienti, deve essere comprovata mediante garanzie economiche fornite da istituzioni ed enti italiani di accertato credito, da governi italiani, o da istituzioni ed enti stranieri considerati affidabili dalla rappresentanza diplomatica italiana e questo per un importo – come abbiamo già detto – non inferiore a € 350,57 per ogni mese di durata dell’anno accademico”.

Dalla disposizione sembra discendere che la disponibilità di mezzi di sostentamento in misura sufficiente, debba e possa essere comprovata unicamente mediante garanzie fornite da istituzioni, enti italiani accreditati da governi locali, o enti stranieri considerati affidabili.
In altre parole sembra di capire che lo studente straniero può dimostrare la disponibilità di sufficienti risorse economiche e, quindi, confidare di potere ottenere il rilascio del visto di ingresso per studio, solo se dispone di una garanzia rilasciata da istituzioni ed enti ritenuti affidabili; non invece se dimostra in proprio la disponibilità di adeguate risorse economiche come, per esempio, un conto in valuta estera aperto in Italia.

La garanzia economica
Quello che preoccupa è che vi possa essere un rifiuto della domanda di ingresso in Italia basato sul fatto che la dimostrazione dei mezzi economici in proprio non sia adeguata, ritenendo necessaria solo e unicamente una garanzia rilasciata da istituzioni ed enti aggreditati.
Ebbene su questo punto si fa riferimento all’art. 39 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) che, in realtà, dice qualcosa di diverso.
In particolare l’art. 39, comma 3, lett. a) prevede che con il regolamento di attuazione sono disciplinati gli adempimenti richiesti dagli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero.
Ne discende che le modalità relative alle prestazioni di garanzia di copertura economica non sono le uniche essendo previste in luogo e, quindi, in alternativa alla dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero.
Pertanto nella norma di legge (l’unica che regola la materia) è chiaramente precisato che lo studente straniero può entrare in Italia nei seguenti casi:
a) se dispone di una garanzia di copertura economica;
b) se comunque dimostra in proprio la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento.

Il Regolamento di attuazione (art. 46) da questo punto di vista prevede che la sufficienza di mezzi di sussistenza è valutata considerando anche (ma non solo, ovviamente!) le garanzie prestate con varie modalità, compresa la garanzia di disponibilità all’alloggio. Dobbiamo pertanto ritenere che l’interpretazione che è stata adottata nella nota ministeriale in oggetto sia in qualche modo fuorviante.

Il caso della Romania
Abbiamo fatto tutte queste precisazioni perché, nella pratica esiste già qualche indizio nella direzione di un’interpretazione restrittiva da parte delle rappresentanze consolari italiane.

Nel sito internet del consolato italiano nell’ambito delle istruzioni che vengono indicate per la domanda di autorizzazione all’ingresso per motivi di studio, è precisato che deve essere dimostrata la disponibilità di una borsa di studio. Non viene presa in considerazione la possibilità, perfettamente alternativa, di dimostrare anche in proprio la disponibilità di mezzi economici sufficienti per mantenersi durante l’anno accademico e negli anni successivi. Altri siti internet di ambasciate italiane continuano invece a prevedere la possibilità della dimostrazione alternativa dei mezzi di sostentamento (borse di studio, garanzie di coperture economiche da parte di istituzioni o enti accreditati, dimostrazione in proprio secondo i livelli economici che sono già stati stabiliti – 350,57 € mensili per ogni mese di durata dell’anno accademico).

Dovremo ora verificare nella pratica quale sarà concretamente l’interpretazione adottata dagli uffici consolari che sono quelli che raccolgono la documentazione e che considerano la validità della stessa ai fini del rilascio del visto d’ingresso.

Naturalmente, invitiamo tutti coloro che sono interessati e che avranno notizie a questo riguardo a segnalarci l’interpretazione e la prassi adottata presso gli uffici competenti.