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Decreto Flussi stagionale 2012 – Le anticipazioni dei Ministeri dell’Interno e del Lavoro

35.000 ingressi per lavoro stagionale e 4.000 per programmi di formazione all'estero

foto di Lorenzo Maccotta

E’ in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il decreto firmato lo scorso 13 marzo dal presidente del Consiglio dei ministeri in relazione all’ingresso di 35.000 cittadini stranieri per lavoro stagionale.

Il decreto, di cui è quindi attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stabilisce la possibilità di ingresso nel territorio italiano di trentacinquemila cittadini stranieri provenienti da: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

Sempre nell’ambito della stessa quota il decreto stabilisce la possibilità di ingresso per i lavoratori di quegli stessi paesi che abbiano già fatto ingresso nei due anni precedenti e per i quali il datore di lavoro richieda il rilascio del nulla osta pluriennale, nonostante la circolare n. 9508 del 30 dicembre 2011 del Ministero del lavoro e Politiche Sociali affermasse che la conferma del datore di lavoro per la riassunzione poteva “essere inviata indipendentemente dalla pubblicazione dell’annuale decreto flussi per lavoro stagionale, in quanto la quota risulta essere già stata assegnata sulla base del decreto flussi 2011

Il decreto inoltre stabilisce l’ingresso (come anticipazione della quota massima di lavoratori non comunitari per il 2012) di 4.000 cittadini stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei paesi d’origine ai sensi dell’art 23 del TU.

Le domande (mod C-stag) per l’ingresso dei lavoratori stagionali e quelle (mod BPS) per chi ha effettuato la formazione all’estero, possono essere presentate esclusivamente con modalità informatiche attraverso il sito messo a disposizione dal ministero dalle ore 8.00 del giorno successivo all apubblicazione ed entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

Dal prossimo 21 marzo saranno a disposizione i moduli per il precaricamento delle domande.

Per la prima volta troveranno applicazione le nuove norme introdotte con il decreto per le semplificazioni con cui è stato riformato l’art 24 del Testo Unico con l’introduzione del comma 2 bis.

La domanda di nulla osta dovrà essere ritenuta accolta qualora siano passati i venti giorni previsti per la trattazione senza che lo Sportello Unico si sia pronunciato quando il lavoratore sia già stato autorizzato nell’anno precedente per lavorare presso lo stesso datore di lavoro e quando nell’anno precedente sia stato assunto e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno. Sarà possibile quindi inserire in un apposito campo del modulo i dati relativi all’autorizzazione rilasciata in precedenza.
In questo caso non sarà previsto il rilascio del nulla osta ma verrà direttamente richiesto il visto presso l’ambasciata competente che verificherà l’esistenza sul portale della dicitura “richiesta di visto inoltrata”.

Nicola Grigion, Progetto Melting Pot Europa

Circolare del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro n. 1960 del 20 marzo 2012