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La procedura di conversione del pds da studio a lavoro

Come presentare la domanda di conversione

Photo credit: studenti della scuola di italiano Liberalaparola (Padova)

Le conversioni del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo si effettuano attraverso la procedura telematica dopo aver generato i moduli informatici attraverso il portale del Ministero dell’Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it/

Richieste di conversione esenti dalla verifica della sussistenza delle quote

Sono esenti dalla verifica della sussistenza delle quote e possono essere quindi presentate in ogni momento dell’anno le richieste di conversione presentate da:
– cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età;

– cittadini stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia;

La lista dei titoli di studio al conseguimento dei quali è possibile chiedere la conversione

  • Laurea triennale (180 crediti formativi universitari);
  • Laurea specialistica biennale (120 crediti formativi universitari);
  • Laurea magistrale (300 crediti formativi universitari);
  • Diploma di specializzazione (durata minima: 2 anni);
  • Dottorato di ricerca universitaria (durata minima: 3 anni), anche se non tutto il corso è stato frequentato in Italia;
  • Master universitario di I livello, post laurea triennale (durata minima: 1 anno);
  • Attestato o diploma di perfezionamento, post laurea specialistica o magistrale (durata: 1 anno – 60 crediti formativi universitari);
  • Master universitario di II livello, post laurea specialistica o magistrale (durata minima: 1 anno), anche se non tutto il corso è stato frequentato in Italia.

Le istruzioni per la compilazione dei moduli telematici
– Richiesta di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno per stranieri che hanno raggiunto la maggiore età in Italia o che hanno conseguito diploma di laurea in Italia [ Modello V2 ]

– Domanda di certificazione attestante il possesso di requisiti per lavoro autonomo per stranieri che hanno raggiunto la maggior età o che hanno conseguito diploma di laurea o di laurea specialistica in Italia [ Modello Z2 ]

Richieste di conversione mediante verifica della sussistenza delle quote

In tutti gli altri casi la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio deve essere richiesta allo Sportello Unico della Prefettura mediante la presentazione di una domanda di verifica di sussistenza delle quote attraverso il decreto flussi.
La richiesta di conversione va presentata anche in questo caso attraverso la procedura telematica.

Attenzione: la domanda può essere inoltrata allo Sportello Unico della Prefettura solo dopo la pubblicazione del Decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale.

Le istruzioni per la compilazione dei moduli telematici
– Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato mediante verifica della sussistenza di una quota [ Modello VA ]

– Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo mediante verifica della sussistenza di una quota [ Modello Z ]

La procedura

1. Il cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello Unico competente la domanda attraverso la procedura telematica.

Saranno necessari:

  • dati relativi al titolo di soggiorno per studio in corso di validità o nelle more del rilascio o rinnovo;
  • lavoro subordinato: proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (tipologia del contratto, mansioni, orario di lavoro, località di impiego, ecc.), sottoposto alla sola condizione dell’effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno per lavoro;
  • lavoro autonomo: requisiti per lo svolgimento di lavoro autonomo;
  • dati relativi al valido documento d’identità del datore di lavoro (solo per lavoro subordinato e se straniero, dati relativi al titolo di soggiorno);
  • dati relativi al valido documento d’identità del richiedente;
  • marca da bollo da 16,00 euro.

2. Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso e ne comunica l’esito allo Sportello (nel caso la richiesta sia soggetta a quote).

3. Nell’ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello Unico ne dà comunicazione al cittadino straniero.

4. In caso di sussistenza della quota (o nei casi in cui la conversione sia esente), il cittadino straniero, convocato presso lo Sportello Unico, provvede a sottoscrivere il contratto di soggiorno o a presentare la documentazione che certifichi il possesso dei requisiti per lo svolgimento di lavoro autonomo

5. Il lavoratore inoltra richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato


Elenco dei documenti richiesti per l’attività di lavoro autonomo.

1. Libero professionista

  • dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione preposta alla concessione dell’eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali;
  • dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).

2. Imprenditore, commerciante e artigiano
– attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività, rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia ove si intende svolgere l’attività stessa o dal competente ordine professionale (art. 39, comma 3, del DPR 394/1999);
– dimostrazione del possesso delle risorse economiche sufficienti nella misura indicata dall’attestazione di cui al punto precedente;
– i parametri di cui ai punti precedenti si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale.
– fotocopia dell’attribuzione della partita I.V.A.;
– dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione preposta alla concessione dell’eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività;
– dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).

3. Titolare di contratto per prestazione d’opera, consulenza, etc.
– certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attività lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese (visura camerale);
– copia dell’ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle Imprese, o dell’ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), dalla quale risulti che l’entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso;
– contratto di lavoro, con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).
– copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

4. Soci, amministratori di società
– copia dell’atto costitutivo della società;
– certificato di iscrizione della società, attiva da almeno tre anni, nel Registro delle Imprese (visura camerale);
– dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri, per il socio prestatore d’opera, o per il soggetto che riveste cariche sociali, un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).
– copia dell’ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle Imprese, o dell’ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), dalla quale risulti che l’entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso;
– copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

5. Lettori universitari di scambio o di madre lingua
– dichiarazione rilasciata dall’università o dall’istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative attività;
– dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).
– certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.

6. Traduttori e interpreti
– titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato di rilascio, debitamente vistati da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolati competenti;
– dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).
– certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.