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Permesso CE soggiornanti di lungo periodo – Per i familiari a carico non servono i cinque anni di soggiorno

Segnalazioni dai lettori: molte questure rifiutano il titolo ai familiari a carico

Da una segnalazione apprendiamo che la Questura di Bologna rifiuta il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al coniuge a carico di cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia da più di cinque anni ed in possesso di tutti i requisiti previsti dal testo di legge, con l’insolita motivazione che il familiare soggiorna in Italia da meno di cinque anni.
E’ successo ad una cittadina di nazionalità marocchina regolarmente soggiornante per motivi di famiglia dal 2006 che ha presentato la richiesta compilando il Kit Eli2 e inviando una busta a proprio nome, così come previsto dalla procedura, allegando tutta la documentazione necessaria a dimostrare di essere a carico del marito. Il marito aveva a sua volta presentato l’istanza di carta di soggiorno, correlando la domanda a quella della moglie ed inserendo tra i familiari a carico tanto la moglie quanto il figlio, dal momento che con i propri redditi poteva mantenere i familiari ed essendo in possesso del certificato di idoneità alloggiativa previsto dalla norma.

L’art. 9 del T.U., così come modificato dal Decreto Legislativo n. 3/2007 prevede infatti che lo straniero in possesso dal almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimimi previsti dalla legge (….) può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all’articolo 29 comma 1 .

Nessuna menzione si trova nella norma rispetto al requisito di possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità per i familiari indicati dall’articolo 29, comma 1 del Testo Unico.
Su una analoga questione si è pronunciato anche il TAR dell’Umbria riconoscendo ad una cittadina macedone ricongiunta al coniuge in possesso di carta di soggiorno il diritto al medesimo titolo, anche se soggiornante in Italia da meno di cinque anni.
Eppure la signora ha ricevuto una comunicazione di diniego dalla questura di Bologna, di cui riportiamo le motivazioni:

…si ritiene che lei non sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la concessione della carta di soggiorno, in particolare non essendo, alla data della presentazione dell’istanza, trascorsi cinque anni di regolare soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 9 T.U. nr. 286/98, così come modificato dal D.lvo nr 3/07.
La si rende edotta che lei ha la possibilità di presentare avverso questo diniego, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica del medesimo e le verrà rilasciato un permesso di soggiorno di validità di due anni”
.

La maggiore stabilità nel territorio consentita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo viene in questa maniera ostacolata da un elemento che non trova alcun fondamento giuridico nella norma. Se consideriamo inoltre che la stessa questura di Bologna era solita rigettare le domande di carta di soggiorno da parte dei lavoratori in possesso di un contratto a tempo determinato, sembra lecito ipotizzare che o la questura di Bologna mette in atto provvedimenti volti a scoraggiare il conseguimento di un titolo di maggiore stabilità – come la carta di soggiorno – oppure ha una conoscenza parziale delle norme.
E’ singolare anche che il riconoscimento della carta di soggiorno venga ritenuta una “concessione”, dal momento che si tratta indubbiamente di un diritto a fronte dei requisiti richiesti, e non di una concessione, come nel caso della cittadinanza italiana per naturalizzazione.

In attesa dei chiarimenti richiesti dall’interessata a fronte di una motivazione che ai sensi dell’articolo 9 del Testo Unico risulta errata, inviamo i lettori a segnalare ogni provvedimento inconsueto in materia di rilascio di permessso di soggiorno CE soggiornanti lungo periodo.

Redazione Bologna, Progetto Melting Pot Europa


Segnalazioni e commenti arrivati alla Redazione su questo argomento:
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Gentile redazione,
innanzi tutto vi ringrazio per il vostro sito dove ci sono notizie chiare, serie e redatto in maniera professionale.
Sono Aurel Rrapaj e sono referente della CNA di Arezzo sul immigrazione e vi scrivo in merito al articolo del 11/06/2009 con il titolo Permesso CE soggiornanti di lungo periodo – Per i familiari a carico non servono i cinque anni di soggiorno.
Volevo segnalare che è un problema questo sentito anche in questa provincia, infatti la questura di Arezzo non sta rilasciando il permesso di soggiorno CE di lunga durata, la motivazione è quella in quanto il coniuge non ha i 5 anni di residenza!
Dopo una telefonata anche con i miei coleghi di CNA nazionale ho scoperto che anche Roma e Firenze non rilasciano questo documento al coniuge senza i 5 anni di residenza ed invece Prato, Pistoia, Modena e Milano lo rilasciano!
Dietro nostra segnalazione l’interessato ha fatto ricorso al TAR di Firenze, speriamo bene!
Come sempre le norme trovano in Italia una diversa applicazione, speriamo che con questa sentenza possiamo fare si che ad Arezzo gli possano rilasciare.

Cordiali Saluti
Aurel Rrapaj

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Salve,
vorrei segnalare una pratica che viene messa in atto dalla questura di Prato: quella cioè di non concedere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo ai cittadini stranieri che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato. Il documento non viene concesso neppure agli apprendisti. Questo pur in presenza di tutti i requisiti necessari. Questo appare veramente vessatorio considerando la grave crisi che ha colpito l’economia pratese, specialmente le ditte tessili, che impiega la grande maggioranza dei lavoratori stranieri. Pretendere un lavoro a tempo determinato come requisito base per ottenere il titolo di soggiorno è avulso dalla realtà del mercato del lavoro attuale e ingiustificato ai sensi della legge. Come Cisl giudichiamo irresponsabile questa condotta messa in atto dalla dirigenza dell’Ufficio Immigrazione di Prato e segnialiamo questo comportamento che tradisce una volontà dei responsabili di non agevolare la legalità e la integrazione di onesti lavoratori.
La prassi della questura, peraltro, continua nonostante il fattto che noi rappresentanti sindacali Cgil Cisl Uil di Prato e l’Assessorato alla Multiculturalità di Prato – in svariate riunioni – anche dei Consigli Territoriali per la Immigrazione – abbiamo fatto presente che la prassi non è in conformità con la legge. Il dirigente risponde dicendo che ha preso la decisione di interpretare la legge in senso restrittivo e che non intende cambiare posizione invitando a fare ricorso in caso di rifiuto del documento. Cosa potremmo fare?
Ggrazie per la attenzione,
Alessandra Sarteschi Referente Ufficio Anolf – Cisl Prato


Gentile redazione,
il permesso CE non viene rilasciato neanche a Perugia. Sempre il
motivo èche non sono 5 anni di permanenza in Italia. Sono arrivato con
ricongiungimento familiare a Maggio 2007. La figlia che mi ha fatto ric. familiare era in possesso di carta di soggiorno, in seguito anche io dovevo prendere la carta di soggiorno.
La figlia ha chiesto presso la Questura perchè
non era stata rilasciato la carta, la risposta è stata “è cambiata la legge”. Nello
stesso giorno è entrato anche un amico con gli stessi requisiti solo che lui
risiede a Cremona, lui ha presso la carta. Quando la mia figlia ha fatto presente
questa cosa alla questura loro hanno detto che a Cremona non hanno applicato bene la
legge. E’ cosi che funziona in Italia la legge? Non è uguale per tutte le
Questure?
Grazie
Ileshaj, Perugia