Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Per gli argentini non vale la conversione del permesso di soggiorno?

Per quanto riguarda il lavoro subordinato, l’unico motivo, anche se palesemente assurdo, che blocca l’utilizzo di queste quote sta nel fatto che per i lavoratori argentini di origine italiana le quote stabilite a livello nazionale non sono state ripartite tra le diverse regioni e quindi tra le diverse DPL. Per questo motivo gli uffici, non sapendo quante domande possono accettare le ricevono e le tengono ferme.

Questa purtroppo è la triste realtà.

Anche le quote per lavoro autonomo non vengono ripartite tra regioni e province in quanto sono direttamente amministrate dal Ministero del Lavoro, il che significa che gli uffici inoltrano volta per volta le domande a Roma fino a quando non viene comunicato dal Ministero che le disponibilità sono esaurite. Lo stesso meccanismo potrebbe essere applicato anche per i lavoratori argentini di origine italiana ma evidentemente sarà necessario un congresso chissà quanto impegnativo per definire questa semplice procedura…
Quello che ci si augura è che magari i singoli uffici, rendendosi conto della inutilità di tenere pratiche giacenti e lavoratori in sospeso, tentino di sensibilizzare il Ministero, magari suggerendo questa semplice soluzione, ovvero comunicare le domande depositate e chiedere se queste già soddisfano il numero massimo disponibile in base al decreto flussi o se invece è possibile rilasciarne e quante ancora con lo stesso meccanismo che si applica per il lavoro autonomo.

A questa assurdità se ne aggiunge un’altra cioè che il concetto di origine italiana non è stato particolarmente definito ed ecco che subito ritroviamo i burocrati più zelanti che pretendono che l’origine italiana sia dimostrata entro la terza generazione e non oltre, laddove la legge non ha fatto alcune distinzione e nemmeno la legge in materia di concessione della cittadinanza non ne fa al riguardo. Si veda l’art. 9, comma 1 lett.a, della legge n°91/92, in cui si prende in considerazione la concessione della cittadinanza allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta –ndr: quindi anche oltre il terzo grado– sono stati cittadini per nascita. Come si vede, la legge non fa alcuna distinzione nel grado di parentela, non distingue tra il bisnonno e il trisnonno, ma ecco che invece, per il solo ingresso per motivi di lavoro, già ci sono dei funzionari che pretendono di inventare dei limiti che non esistono nella legge.

Questi esempi poco allegri di cattiva burocrazia purtroppo sono all’ordine del giorno. Riteniamo comunque di fare cosa utile portandoli anche alla conoscenza del pubblico, anche perché le ulteriori segnalazioni possono servire per intervenire, laddove possibile, e ottenere una affermazione di norme elementari di diritto.