Il permesso di soggiorno come atleta è un tipo di permesso particolare, rilasciato in base all’articolo 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari) del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286). Si precisa che è possibile trasformare il proprio permesso di soggiorno da lavoro sportivo a normale permesso di soggiorno per lavoro (quindi rinnovabile senza limiti e utilizzabile per qualsiasi tipo di lavoro), senza essere quindi più soggetti al vincolo del rinnovo del contratto per lavoro sportivo. Una persona in possesso di un permesso di soggiorno che abilita solo a un tipo di attività lavorativa – come gli sportivi, i giornalisti, i ricercatori universitari, oppure i lavoratori stranieri che sono temporaneamente distaccati in Italia – può infatti presentare una domanda di autorizzazione all’assunzione dall’estero. Si evidenzia che in questo caso la normativa non prevede espressamente la possibilità di convertire il permesso di soggiorno e quindi di passare da un soggiorno di tipo particolare a un normale permesso di soggiorno per lavoro. Pertanto – e senza peraltro escludere che presso qualche questura possa accadere che venga di fatto ammessa la possibilità di conversione diretta– nel caso di esito positivo della pratica sarà necessario rientrare nel proprio paese di origine per ottenere, sulla base dell’autorizzazione, il visto di ingresso per lavoro subordinato, che costituisce un atto dovuto e, quindi, non dovrebbe comportare rischi per gli interessati.
Decreto flussi – E’ possibile utilizzarlo anche per chi è già in Italia con pds per lavoro sportivo?
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